ciprovoacapire ha scritto:Samuele77 ha scritto:L'entità dell'indennità non è stabilita dal provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento, bensì dal contratto decentrato. Entrambi (CCDI e provvedimento) devono essere anteriori al periodo cui si riferisce il pagamento. Per esempio, se un dipendente viene assunto il primo settembre, per pagargli l'indennità dal primo ottobre bisogna che entro il 30 settembre ci siano sia il contratto decentrato che il provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento.
Secondo me non è proprio così.. credo che sia sufficente la nomina perchè poi tu nel fondo ne devi tenere di conto...
Mi spiego meglio: immagina una nomina fatta settembre 2015..
a gennaio 2016 non gle la paghi? perchè non c'è il contratto ne il fondo (saresti un mito ad averli tutti e 2!).. bloccheresti tutto il comune no? Perchè allora non fermi il pagamento delle posizioni organizzative (se ti stanno nel fondo?)..
Il principio base è che ne devi tener di conto nel fondo ma quella è organizzazione e non la devi assolutamente contrattare. Comunque attento anche quando le attribusci che potresti sforare le risorse eventuali risorse a disposizione. E' altresì chiaro che non possono essere date a casaccio, ci mancherebbe.. ma non è scritto da nessuna parte che non le puoi dare se non hai il contratto firmato... costituiranno un vincolo al futuro contratto, come le progressioni precedenti con il vantaggio che eventualmente potrai toglierle per rientrare nei parametri...
Vedi da ultimo RAL_1901, di cui cito i passaggi di interesse:
Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei
trattamenti economici accessori.
Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del
D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei
limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti
economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa
riserva di contrattazione.
Pertanto,
se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella
individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione
delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate
dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente
disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali,
non può procedersi
all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
Questa regola, tuttavia, va contemperata con l'altrettanto vigente regola dell'ultrattività dei contratti decentrati di cui all'articolo 5, comma 4, CCNL 01.04.99.
Su questo tema, vedi anche: Luigi Oliveri, "Contratto decentrato decisivo", Italia Oggi del 21.02.2017.