da PAOLO1971 » 07/12/2016, 10:47
il controllo dei revisori deve esercitarsi sulla PREINTESA, corredata delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, predisposte sulla base dei modelli forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Queste relazioni e NON ALTRO vengono certificate dell'Organo di controllo (art. 40 comma 3 sexies d.lgs. n. 165/01).
Devo ammettere tuttavia che In più occasioni e sedi (non da ultimo durante delle sedute di delegazione trattante con evidenti finalità strumentali), ho sentito di questa necessità di controllo "anticipato" all'atto di costituzione de fondo.
Francamente ne ignoro la fonte.