da MICOL » 12/10/2016, 10:38
ma in sostanza cosa cambia?
significa che prima di bandire un concorso devo espletare le procedure per la mobilità tra enti?
ma la possibilità assunzionale rimane sempre il 25% dei cessati del 2015?
peraltro dovendo assumere nel 2017 a seguito di una cessazione che avverrà nel 2017, mi chiedo quali sono i limiti da rispettare, sempre uno ogni 4 ?