da Paolo Gros » 05/01/2015, 9:32
A seguito di un quesito posto da un Comune, la Corte dei Corti – Sezione della Lombardia, con Deliberazione n. 378 del 19 dicembre 2014, ha formulato un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, riguardante i vincoli in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali.
La Corte dei Conti ha precisato che: “[…] La spesa corrispondente alle cessazioni di personale avvenute nel 2011 non può essere considerata ai fini del computo dei limiti stabiliti dall’art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto legge n. 90/2014 per procedere a nuove assunzioni negli anni 2014 e successivi. L’ente dovrà pertanto calcolare la percentuale di spesa con esclusivo riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente con la possibilità, a decorrere dall’anno 2014, di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai successivi tre anni nel senso precisato dalla deliberazione delle Sezione delle Autonomie sopra richiamata. Qualora il comune intendesse acquisire personale mediante procedura di mobilità potrà invece fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile