https://www.lapostadelsindaco.it/rivist ... a-nel-2009A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
(...)
Si tratta di una norma di estrema complessità, riassumibile in un divieto di spendere per contratti flessibili una somma superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, tetto che per gli enti rispettosi delle regole di finanza pubblica si eleva al 100%. In ogni caso, in quel tetto non rientrano le spese per lavori flessibili connessi:
alle funzioni di polizia locale;
alle funzioni di istruzione pubblica;
alle funzioni del settore sociale;
alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (norma, per altro, abrogata).
----
Quindi un Ente Locale puo' assumere a tempo determinato un agente di polizia locale anchecse la spesa per assunzioni flessibili nel 2009 era bassissima, in quanto le limitazioni non si applicano alla Polizia Locale, giusto?
Grazie