da lucio guerra » 09/06/2022, 16:32
eri rimasta indietro di qualche anno
VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
NUOVO TESTO NORMATIVO
COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui
al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1.