Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Messaggioda alessandra montagna » 22/02/2016, 18:01

Con la finanziaria 2016 cessa la deroga che permetteva lo sfondamento dei limiti massimi e minimi dei parametri previsti dal DPR 158/99 per il calcolo delle tariffe. Pertanto tutti gli enti sono obbligati a fissare i coefficienti all'interno del range normativo. La mia domanda riguarda i coefficienti e lo spartiacque dei 5.000 abitanti. I comuni con meno di 5.000 abitanti che in passato hanno usato categorie di utenze non domestiche e coefficienti previsti per i comuni con più di 5.000 abitanti possono continuare a farlo? Oppure da quest'anno devono usare per forza quelli per popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti? In altre parole, la normativa riguarda solo i limiti massimi e minimi dei coefficienti a prescindere dall'aspetto del numero di abitanti? Spero di essere stata chiara....Grazie
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Re: Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Messaggioda lucio guerra » 22/02/2016, 18:05

non hai probabilmente approfondito la norma

16) DEROGA COEFFICENTI TARI FINO AL 2017

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI) – 1^ lettura Camera
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE LEGGE STABILITA 2016 CAMERA per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
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Re: Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Messaggioda lucio guerra » 22/02/2016, 18:08

- I comuni con meno di 5.000 abitanti che in passato hanno usato categorie di utenze non domestiche e coefficienti previsti per i comuni con più di 5.000 abitanti possono continuare a farlo?

linee guida mef

...Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività.
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Re: Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Messaggioda mafalda rossi » 09/06/2022, 13:36

Vi risulta che nel 2022 sia prevista la deroga al limite dei coefficienti ronchi per il calcolo delle tariffe? Ricordo che era stata prorogata fino al 2017. grazie per i chiarimenti
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Re: Coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI

Messaggioda lucio guerra » 09/06/2022, 16:32

eri rimasta indietro di qualche anno

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui
al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1.
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