da lucio guerra » 19/02/2016, 15:04
Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.