esecutività accertamenti.

esecutività accertamenti.

Messaggioda Michelle » 13/02/2016, 19:34

Buonasera colleghi del forum. Vorrei il vostro aiuto su una questione che mi è poco chiara. Quando un contribuente impugna gli avvisi di accertamento presso la commissione tributaria provinciale l'Ente deve sospendere l'esecutività degli stessi (iscrizione a ruolo coattivo) fino alla pronuncia della sentenza?? Spesso le sentenze arrivano dopo diversi anni...non si corre il rischio di prescrizione degli accertamenti???
Grazie per il confronto e il supporto.
Michelle
 
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Re: esecutività accertamenti.

Messaggioda lucio guerra » 13/02/2016, 21:04

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto dal 2015.

Per le domande di rimborso alle quali l’Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all’ufficio che ha emesso l’atto contestato, mediante:
- consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Per le controversie rientranti nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso all’ente impositore.

All’atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia modelli.

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.

Sospensione dell’atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (per esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato.

In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 156 del 2015, la sospensione dell’atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo (in appello, con istanza formulata alla CTR; in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla CTR che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla CT presso cui pende tale giudizio).

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.
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Re: esecutività accertamenti.

Messaggioda Michelle » 13/02/2016, 21:47

Grazie per le informazioni. Dunque visto che il ricorso non sospende gli effetti degli accertamenti procederò all'iscrizione a ruolo coattivo nei termini di legge.
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Re: esecutività accertamenti.

Messaggioda ullifa » 15/02/2016, 13:09

e facolta dell'amminstrazione procedere alla riscossione. Pacifico che se poi incassi e soccombi devi restituire quanto incassato oltre interessi etc..

In ordine ai tempi per la risocssione la norma prevede dei termini che decorrono da quanto l'acceramento e definitivo ossia non impugnato o con sentenza definitiva non impugnata.
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