accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

Messaggioda salvino » 13/01/2016, 9:52

In data 5 gennaio 2016 è stato notificato un avviso ici anno 2009 per infedele denuncia Domando: i termini non sono abbondantemente prescritti (anche considerando che presumibilmente la dichiarazione ici risale agli anni 90)? Nella richiesta di riesame in autotutela dell'atto che normativa richiamare?
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa sarà segno allora una scrivania vuota?
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Re: accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

Messaggioda lucio guerra » 13/01/2016, 10:19

La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalita' di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, e' sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui e' concreta la conoscibilita' dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilita').
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Re: accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

Messaggioda salvino » 13/01/2016, 10:33

lucio guerra ha scritto:La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalita' di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, e' sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui e' concreta la conoscibilita' dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilita').


... e questo ci sta ..... ma se la dichiarazione è stata presentata negli anni 90 i cinque anni del termine di prescrizione non decorrono da quella data?
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Re: accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

Messaggioda davide79 » 13/01/2016, 11:27

Vige il principio dell'ultrattività della dichiarazione ICI.

La dichiarazione ICI non ha natura istantanea, ma produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi.
Per cui un'infedeltà di una dichiarazione presentata negli anni '90 non si esaurisce nell'anno in cui la stessa viene presentata, ma viene 'ripetuta' anche per gli anni successivi.
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Re: accertamento ici anno 2009 infedele denuncia

Messaggioda lucio guerra » 13/01/2016, 13:26

paolo direbbe ... sic est
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