da lucio guerra » 13/01/2016, 10:19
La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalita' di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”
In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, e' sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).
Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui e' concreta la conoscibilita' dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilita').