da albino » 29/12/2015, 19:23
Non è infrequente che l’ente erogatore del servizio idrico, sia esso il Comune o altro soggetto gestore, richieda il pagamento del canone e/o dei consumi di acqua relativi alle utenze allacciate, anche domestiche, a distanza di parecchio tempo da quando i consumi sono (o sarebbero) stati effettuati.
Detto questo, un primo punto fermo è che la prescrizione in materia di consumi idrici e voci connesse è di 5 anni.
La prescrizione decorre dal momento in cui il consumo si è verificato, potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l’utente che regola il servizio) anche conglobare, in un’unica richiesta di pagamento, il consumo di un’intera annualità.
La richiesta di pagamento ( nel caso di entrata avente natura di diritto privato com'è il canone idrico è necessario un atto avente natura di titolo esecutivo ingiunzione ex RD 639/1910 ), dunque, deve pervenire al domicilio dell’utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è verificato. Ad esempio, il pagamento del canone acqua relativo al 2010 dovrà essere richiesto con ingiunzione necessariamente fatta pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.