da lucio guerra » 23/12/2015, 20:21
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RISOLUZIONE 4 MARZO 2009 N. 1/DF DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate
all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa "assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore" del decreto stesso.
In ordine a queste ultime fattispecie si forniscono ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio il perimetro di applicazione dell'esenzione che opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto, le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
E' in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione:
- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);
- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre precisare che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Vale la pena, infine, di sottolineare che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009, a norma dell'art. 77-bis, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra delineate.