Imbullonati e rendita catastale

Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 23/12/2015, 11:32

Dal 2016 gli imbullonati risultano esclusi dal conteggio finalizzato alla determinazione della rendita catastale degli immobili strumentali classificati in categoria D o E.

In considerazione di tale novità, è possibile procedere all’aggiornamento degli immobili già accatastati presentando domanda di aggiornamento catastale. Si potrà presentare domanda di aggiornamento dal 1° gennaio 2016 al 15 giugno 2016, in modo da poter liquidare la rata di acconto IMU 2016 sulla base della nuova rendita.
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda geofa » 29/12/2015, 15:03

Tutti i minori introiti per i Docfa presentati entro il 15 Giugno 2016 verranno corrisposti al Comune dallo Stato, mentre per quelli successivi non vi sarà nessun rimborso.
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda geofa » 04/02/2016, 9:25

Il valore del fotovoltaico è da escludere dalla determinazione della rendita.
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda lucio guerra » 04/02/2016, 18:13

sarebbe una bella batosta per chi incassa la metà dell'imposta con i fotovoltaici
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda geofa » 05/02/2016, 9:25

La circolare n° 2/E dell'Agenzia delle Entrate dice che non sono oggetto di stima: gli inverter e i pannelli fotovoltaici se facenti parte di un edificio.
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda lucio guerra » 05/02/2016, 15:28

Fotovoltaico, fuori rendita solo i pannelli non integrati

I pannelli fotovoltaici che non sono integrati con il fabbricato, non concorrono a formare la rendita catastale. Il comma 21 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) esclude dalla determinazione della rendita catastale gli impianti fissi, funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine, lacircolare 2/E/2016 (si veda il Sole 24 Ore di ieri) dell’agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in ordine alla rideterminazione della rendita catastale dei fabbricati strumentali a destinazione speciale e particolare appartenenti alle categorie catastali D ed E.

La nuova norma, infatti, prevede che la determinazione della rendita di questi immobili sia effettuata con il metodo della “stima diretta” tenendo conto del valore del suolo, delle costruzioni e dei soli impianti che accrescono la qualità dell’unità immobiliare, con esclusione, appunto, delle strutture fisse ivi contenute aventi funzioni produttive.

Gli impianti fotovoltaici sono l’esempio più evidente di tale fattispecie, tenuto conto che sono infissi al fabbricato e che già l’agenzia del Territorio aveva previsto che la loro presenza comportava l’aumento della rendita catastale ove il valore del fabbricato, per effetto dell’impianto stesso, fosse aumentato di almeno il 15 per cento.

L’agenzia delle Entrate fornisce ora l’interpretazione secondo cui l’impianto fotovoltaico è ininfluente ai fini della determinazione della rendita quando non ha alcuna funzione strutturale nell’immobile. Viene precisato che sono da ricomprendere nel valore della rendita catastale i pannelli solari (ma il concetto vale anche per quelli fotovoltaici), «integrati» sui tetti o nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la superficie cui sono connessi. Al fine di definire quando un impianto può definirsi “architettonicamente integrato”, la circolare suggerisce di riferirsi a quanto previsto dall’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e, in particolare, alle tipologie specifiche 2, 3 e 8 individuate dall’allegato 3 allo stesso decreto.

Pertanto si considerano «integrati» (e quindi devono essere ricompresi nel valore della rendita) gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono un tutt’uno con le superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, quali, ad esempio:

• le pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi supporti;

• le porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali che permettono l’illuminazione naturale di uno o più vani interni;

• le finestre i cui moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse.

In sostanza dovrebbe essere così: se i pannelli fotovoltaici sono appoggiati sul tetto, non influenzano la rendita catastale poiché il fabbricato sarebbe comunque coperto dal sole o dalla pioggia anche in assenza dei pannelli fotovoltaici. Se, invece, i pannelli funzionano anche come tetto e il sottotetto non sarebbe sufficiente a proteggere l’immobile dalle intemperie, allora devono essere inclusi nel calcolo della rendita catastale.

Quindi, si ricorda che rimangono titolari di una rendita catastale propria gli impianti fotovoltaici collocati a terra e quelli collocati sui lastrici solari di proprietà di soggetti diversi dal proprietario del fabbricato. In questa fattispecie, l’Imu continua ad essere dovuta assumendo come base di calcolo la rendita originaria.
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Re: Imbullonati e rendita catastale

Messaggioda iena » 06/02/2016, 23:33

Mi intrufolo nella vostra discussione, premetto che ancora non ho approfondito la materia, ma gli impianti di risalita ora classificati in E rientrano fra gli imbullonati?
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