IMU per immobili in comodato

Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda amcdl » 31/12/2015, 10:20

Quindi se nell'ipotesi di genitore che concede in comodato al figlio un fabbricato di abitazione sito nel Comune A , oltre a detto fabbricato possiede un fabbricato IN ALTRO COMUNE (B) dove vive ed ha la residenza non potrà usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge di stabilità per il fabbricato concesso in comodato. E' così' vero? Già mi si è presentato il caso.
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda Paolo Gros » 31/12/2015, 11:19

proprio cosi'
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda lucio guerra » 31/12/2015, 13:28

COMODATO 2016 A PARENTI IN LINEA RETTA
(genitori – figli) RIDUZIONE del 50%

QUESTE LE REGOLE – MOLTO STRINGENTI !!!!


(Legge di Stabilità 2016) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 : pubblicata Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’Art. 1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n. 302 stabilisce :

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo im-mobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato pos-sieda nello stesso comune un altro immo-bile adibito a propria abitazione princi-pale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il sog-getto passivo attesta il possesso dei sud-detti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

NUOVO COMMA 3 ARTICOLO 13 DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

CONDIZIONI DI LEGGE !!!!!
(devono essere rispettate TUTTE le seguenti condizioni, nessuna esclusa)


1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)
2) IL COMODANTE (es. genitori) PUO’ POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
3) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
4) IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
5) ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

AMBITO DI APPLICAZIONE

IN SINTESI PRATICA, per come è stata riscritta tutta la norma del comodato :

1) E’ SOPPRESSA LA FACOLTA COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO

L’Art. 1 comma 10 lettera a) della Legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n.302 stabilisce :

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

QUESTO IL NUOVO TESTO

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata . In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2) IL BENEFICIO PUÒ CONSISTERE ESCLUSIVAMENTE NELLA RIDUZIONE DEL 50% (NON SI RITIENE QUINDI SIA PIÙ POSSIBILE STABILIRE UNA ALIQUOTA BASE “AGEVOLATA” PER I COMODATI), ED APPLICABILE NEL CASO SIANO RISPETTATE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE NEL DETTAGLIO

3) Dall’analisi dettagliata delle stringenti condizioni emerge che, la legge stabilisce il seguente, UNICO, CASO PRATICO, IN CUI SI PUÒ DI FATTO APPLICARE L’AGEVOLAZIONE DEL COMODATO :

- GENITORI che possono avere :

a) In proprietà NON PIÙ DI 2 (DUE) IMMOBILI ABITATIVI (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza), di cui :

b) 1 (UNO) deve essere la loro (GENITORI) ABITAZIONE PRINCIPALE (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza)

c) 1 (UNO) concesso in COMODATO al (FIGLIO) ABITAZIONE PRINCIPALE (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza)

d) I 2 (DUE) IMMOBILI devono essere ubicati NELLO STESSO COMUNE

e) GENITORI E FIGLI devono avere ABITAZIONE PRINCIPALE E RESIDENZA NELLO STESSO COMUNE

E’ quindi una logica conseguenza che se i genitori hanno in possesso, oltre alla loro abitazione principale (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza), altri 2 immobili abitativi (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza) con 2 figli ai quali dover concedere il comodato, IL COMODATO NON POTRÀ APPLICARSI

Infatti nella Relazione Tecnica della Legge di Stabilità 2016 viene indicato :

- tenuto conto delle limitazioni indicate dalla norma, si stima una perdita di gettito di circa 21,2 milioni di euro
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda geofa » 04/01/2016, 16:28

La riduzione del 50% è applicabile anche alla T.A.S.I.?

Per le case locate il proprietario dovrà continuare a pagare la quota TASI se il Comune ha deliberato un'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, mentre l'inquilino non dovrà più pagare nulla?
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda lucio guerra » 04/01/2016, 19:06

- La riduzione del 50% è applicabile anche alla T.A.S.I.?

NO

- Per le case locate il proprietario dovrà continuare a pagare la quota TASI se il Comune ha deliberato un'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, mentre l'inquilino non dovrà più pagare nulla?

LE CASE LOCATE UTILIZZATE QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE IL PROPRIETARIO VERSA L'IMU E CHI OCCUPA L'IMMOBILE NON VERSA NULLA
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda geofa » 04/01/2016, 21:12

Per quale motivo il proprietario non deve versare la Tasi sulle seconde case? Lo stato rimborsa solamente il gettito da abitazione principale, mentre sulle seconde case nulla.
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda amcdl » 05/01/2016, 11:56

geofa ha scritto:Per quale motivo il proprietario non deve versare la Tasi sulle seconde case? Lo stato rimborsa solamente il gettito da abitazione principale, mentre sulle seconde case nulla.

la risposta di Lucio era riferita al caso in cui il Comune ha deliberato un'aliquota tasi per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda giovannipuleri » 05/01/2016, 12:50

lucio guerra ha scritto:COMODATO 2016 A PARENTI IN LINEA RETTA
(genitori – figli) RIDUZIONE del 50%

QUESTE LE REGOLE – MOLTO STRINGENTI !!!!


(Legge di Stabilità 2016) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 : pubblicata Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’Art. 1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n. 302 stabilisce :

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo im-mobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato pos-sieda nello stesso comune un altro immo-bile adibito a propria abitazione princi-pale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il sog-getto passivo attesta il possesso dei sud-detti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

NUOVO COMMA 3 ARTICOLO 13 DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

CONDIZIONI DI LEGGE !!!!!
(devono essere rispettate TUTTE le seguenti condizioni, nessuna esclusa)


1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)
2) IL COMODANTE (es. genitori) PUO’ POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
3) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
4) IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
5) ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

AMBITO DI APPLICAZIONE

IN SINTESI PRATICA, per come è stata riscritta tutta la norma del comodato :

1) E’ SOPPRESSA LA FACOLTA COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO

L’Art. 1 comma 10 lettera a) della Legge n. 208 del 28-12-2015 (finanziaria 2016) pubblicato in G.U. il 30-12-2015 n.302 stabilisce :

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

QUESTO IL NUOVO TESTO

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata . In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2) IL BENEFICIO PUÒ CONSISTERE ESCLUSIVAMENTE NELLA RIDUZIONE DEL 50% (NON SI RITIENE QUINDI SIA PIÙ POSSIBILE STABILIRE UNA ALIQUOTA BASE “AGEVOLATA” PER I COMODATI), ED APPLICABILE NEL CASO SIANO RISPETTATE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE NEL DETTAGLIO

3) Dall’analisi dettagliata delle stringenti condizioni emerge che, la legge stabilisce il seguente, UNICO, CASO PRATICO, IN CUI SI PUÒ DI FATTO APPLICARE L’AGEVOLAZIONE DEL COMODATO :

- GENITORI che possono avere :

a) In proprietà NON PIÙ DI 2 (DUE) IMMOBILI ABITATIVI (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza), di cui :

b) 1 (UNO) deve essere la loro (GENITORI) ABITAZIONE PRINCIPALE (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza)

c) 1 (UNO) concesso in COMODATO al (FIGLIO) ABITAZIONE PRINCIPALE (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza)

d) I 2 (DUE) IMMOBILI devono essere ubicati NELLO STESSO COMUNE

e) GENITORI E FIGLI devono avere ABITAZIONE PRINCIPALE E RESIDENZA NELLO STESSO COMUNE

E’ quindi una logica conseguenza che se i genitori hanno in possesso, oltre alla loro abitazione principale (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza), altri 2 immobili abitativi (da ritenersi Abitazione compresa Pertinenza) con 2 figli ai quali dover concedere il comodato, IL COMODATO NON POTRÀ APPLICARSI

Infatti nella Relazione Tecnica della Legge di Stabilità 2016 viene indicato :

- tenuto conto delle limitazioni indicate dalla norma, si stima una perdita di gettito di circa 21,2 milioni di euro



Considerato che la norma fa riferimento alla registrazione del contratto di comodato e non alla sua stipula mi sto convincendo che il beneficio decorra dalla data di registrazione e non dalla stipula prescindendo da eventuali ravvedimenti "lunghi"
Che ne pensate?
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda lucio guerra » 05/01/2016, 12:55

il beneficio, a mio parere, dovrebbe decorrere dalla data di registrazione

da qui

http://www.comune.prata.pn.it/fileadmin ... modato.pdf

puoi scaricare una guida ben fatta
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Re: IMU per immobili in comodato

Messaggioda giovannipuleri » 05/01/2016, 12:58

lucio guerra ha scritto:il beneficio, a mio parere, dovrebbe decorrere dalla data di registrazione

da qui

http://www.comune.prata.pn.it/fileadmin ... modato.pdf

puoi scaricare una guida ben fatta



Grazie
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