da lucio guerra » 23/12/2015, 20:26
SOPPRESSA LA FACOLTA COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO
PARTE SOPPRESSA IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA’, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50% - SI APPLICA PER LEGGE, SENZA NESSUNA FACOLTA' REGOLAMENTARE COMUNALE
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
INSERITO LEGGE STABILITA’ 2016 ALLA CAMERA
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
CONDIZIONI :
- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO’ POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU