da pigi » 15/12/2015, 18:08
art. 19 D.lgs. 504/92 comma 5 relativo al tributo provinciale.
"Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni."
Pertanto le sanzioni vanno applicate.
Un chiarimento: Leggendo il testo dell' art. 19 D.lgs. 504/92, relativo al tributo provinciale, lo stesso viene indicato come "Soppresso dal Decreto legislativo del 03/04/2006 n. 152 Articolo 264".
In effetti l' articolo risultava soppresso dal Decreto indicato, ma il d.lgs. 4/2008 ha di fatto annullato l' abrogazione e fatto risuscitare dal 13/02/2008 il tributo provinciale. Pareri contrastanti a riguardo ma, in conclusione, il tributo è rimasto per la Tarsu.