SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda cecilia bosco » 11/12/2015, 13:01

Buongiorno
è possibile sommare la riduzione al 50% per immobile storico con quella del 50% per l'inagibilità del fabbricato?
Noi abbiamo un caso in cui il contribuente si è ridotto del 50% e poi di un'ulteriore 50% quindi calcola solo il 25% della base imponibile. E' previsto questo caso?
Grazie
Cecilia Scandola
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda libvir » 11/12/2015, 13:28

No , che mi risulti, è possibile una sola riduzione pari al 50%.
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda cecilia bosco » 11/12/2015, 13:40

Buongiorno
la ringrazio per la sollecita risposta, io sapevo che era uscita anche una circolare del Mef in proposito, ma non riesco a trovarla. Ne ha sentito parlare?
Grazie
Cecilia
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda Unborn » 11/12/2015, 14:06

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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda lucio guerra » 11/12/2015, 15:18

TASI per edifici storici ed artistici e quelli inagibili: cumulo o separazione dei benefici
Tra i dubbi sulla corretta applicazione (anche) della TASI, un posto spetta ai fabbricati storici o artistici che siano anche dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Procedendo con ordine, si ricorda che l’art. 1, comma 675 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che per la determinazione della base imponibile ai fini della TASI si applicano gli stessi criteri previsti dalla disciplina dell’ IMU di cui all’art. 13 del DL n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011. Pertanto, come confermato anche dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ del 3 giugno 2014 (risposta 8), la base imponibile della TASI va ridotta del 50% per le sole fattispecie di fabbricati storici o artistici e di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, come sancito ai fini dell’IMU dal comma 3 del citato art. 13 del DL n. 201/2011.

Infatti, la base imponibile dell’IMU, costituita dal valore (catastale o contabile) determinato ai fini ICI (art. 5 del DLgs. n. 504/1992), è ridotta del 50% per i seguenti immobili:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs. n. 42/2004, cioè i fabbricati solo con “ vincolo” diretto ( cfr. Agenzia del Territorio, circolare n. 5/2012);
- fabbricati dichiarati dal contribuente inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (inagibilità o inabitabilità e assenza di utilizzo). A tal fine è noto che il contribuente, in alternativa all’inagibilità o inabitabilità accertata dall’ufficio tecnico comunale, ha la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, mentre dal canto suo il Comune impositore competente ha la potestà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenzasopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria).

In caso di abitazione storica (unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/9) dichiarata inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzata, il Dipartimento delle Finanze si è già espresso in materia di IMU affermando che le due tipologie di agevolazione non sono cumulabili (FAQ del 31 maggio 2012), per cui non è possibile applicare l’imposta sul 25%della relativa base imponibile.

Secondo i tecnici delle Finanze, l’agevolazione prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico ha il fine di consentire la conservazione e il miglioramento del patrimonio storico e artistico del nostro Paese, nonché compensare i rispettivi proprietari dei vincoli (che non sono pochi) imposti dalla legge. Pertanto, secondo il Dipartimento, i due benefici non sono cumulabili poiché “ non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ ulteriore agevolazione” che sembra già compresa nella norma specificatamente disposta per tali fabbricati. La risposta ministeriale, sulla cui bontà abbiamo già espresso qualche perplessità, si applicherebbe naturalmente anche in materia di TASI.

A nostro parere, invece, le due agevolazioni sarebbero cumulabili perché avrebbero una finalità diversa, in quanto diversa sarebbe la loro natura. Infatti, pur rendendoci conto che la normativa di favore, come quella in esame, è di stretta interpretazione, siamo convinti che anche nell’intenzione del legislatore i due benefici fossero distinti e separati e quindi cumulabili. La riduzione prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico è specifica, mentre quella stabilita per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sembra generica e, come tale, non può che abbracciare anche i fabbricati storici o artistici.
Peraltro quest’ultima riduzione oltre ad essere speciale, nel senso di eccezionale, si applica “ limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”. Il che dovrebbe essere di conforto alla tesi agevolativa della cumulabilità, anche sotto il profilo logico e sistematico dell’interpretazione della norma.

In occasione della TASI, dunque, confidiamo in un ripensamento dei tecnici delle Finanze, anche perché non sembra coerente sostenere che per i fabbricati storici o artistici la riduzione della base imponibile del 50% sia sufficiente a coprire in via ordinaria i gravosi oneri di conservazione e manutenzione e in via speciale il degrado materiale sopravvenuto ovvero obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
A tacere dei danni che recano le calamità naturali (alluvione, sisma) anche ai fabbricati storici o artistici e delle norme regolamentari dei Comuni che, nel disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato (nell’accezione generica), considerano meritevoli di agevolazione quelli che, ad esempio, riportano gravi lesioni alle strutture orizzontali o verticali.

In caso contrario, i contribuenti interessati ben potrebbero valutare l’opportunità di instaurare nei confronti dell’ente impositore competente un contenzioso tributario, dopo aver presentato una richiesta di rimborso del tributo – redatta in carta libera – in ordine alla quale c’è stato il rifiuto espresso o tacito.
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda cecilia bosco » 11/12/2015, 15:24

Grazie a entrambi, mi siete stati di grande aiuto!!!!
Cecilia
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda lucio guerra » 11/12/2015, 18:46

il forum serve a questo ...
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda MICOL » 14/12/2018, 11:38

cecilia bosco ha scritto:Buongiorno
è possibile sommare la riduzione al 50% per immobile storico con quella del 50% per l'inagibilità del fabbricato?
Noi abbiamo un caso in cui il contribuente si è ridotto del 50% e poi di un'ulteriore 50% quindi calcola solo il 25% della base imponibile. E' previsto questo caso?
Grazie
Cecilia Scandola

c'è qualche novità in merito in particolare da dopo che è stata istituita la IUC? oppure vale ancora la non cumulabiltà?
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda lucio guerra » 14/12/2018, 12:50

non sono a conoscenza di novità
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Re: SOMMA DI RIDUZIONI - STORICO E INAGIBILE

Messaggioda Unborn » 09/07/2020, 11:10

Cassazione n.14279/2020
le due agevolazioni sono cumulabili, dunque smentisce la Circolare. Credo sia la prima Cassazione sulla questione.
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