da pigi » 10/12/2015, 20:01
La Cassazione con sentenza sez 1 civile, n. 4227/74, ha affermato che nel periodo di giacenza i chiamati all' eredità sono i soggetti passivi , anche se non hanno ancora accettato.
Ma il codice civile, all' art. 481 prevede "Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare ".
Pertanto il Comune può chiedere la fissazione di un termine per l' accettazione e la nomina di un curatore dell' eredità giacente. Seppur quest' ultimo non è comunque previsto come soggetto passivo dell' IMU, potrebbe assumere una qualifica di rappresentante ex lege del soggetto passivo, assolvendo l' imposta per conto di colui che diventerà l' erede.