Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda ALB2015 » 10/12/2015, 15:10

Caso:
Moglie coniuge superstite e proprietaria al 66,60% di casa e garage, la restante quota di proprietà è dei due figli (16,70% ciascuno). Nè la moglie nè i figli risiedono nell'immobile, ma la moglie lo dà in locazione a terzi con la relativa pertinenza.
Posto che questo Comune ha fissato la TASI solo su abitazioni principali diverse da A1, A8 e A9 e sulle relative pertinenze, azzerandola su tutto il resto, è corretto dire che sull'immmobile occorre versare l'IMU con l'aliquota per altri fabbricati e che la moglie è l'unico soggetto passivo in virtù del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.?
Grazie per l'aiuto.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda lucio guerra » 10/12/2015, 17:14

- è corretto dire che sull'immmobile occorre versare l'IMU con l'aliquota per altri fabbricati

...ma.. a mio parere..... ognuno per propria quota di possesso, in quanto il diritto d'abitazione, trattandosi di fabbricato in locazione, non viene di fatto esercitato

diritto d'abitazione

Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.).

Il diritto di abitazione è disciplinato dall'art. 1022 del codice civile, è un diritto reale immobiliare e come tale opera su un piano nettamente distinto dal rapporto obbligatorio di locazione; ha carattere strettamente personale e conferisce all'habitator unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda davide79 » 10/12/2015, 17:24

Il diritto di abitazione costituito mortis causa si estingue, tra le altre, per "prescrizione per effetto del non uso durato per vent'anni".
Quindi il fatto che il coniuge superstite dia in locazione l'ex casa coniugale non fa venir meno il suo diritto di abitazione.

Di conseguenza, la moglie è l'unico soggetto passivo dell'imposta e dovrà pagare l'IMU come altro immobile.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda ide » 10/12/2015, 18:08

ogni uno il suo, anche l'affitto diviso pro quota ai fini irpef.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda ALB2015 » 10/12/2015, 18:23

Grazie a tutti per il supporto.
Ho deciso di verificare con i contribuenti come intendono pagare alla luce di quanto fatto finora, facendomi comunque rilasciare una dichiarazione qualora il coniuge superstite intenda versare l'intera imposta dovuta.
Grazie ancora per la tempestività.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda lucio guerra » 10/12/2015, 18:42

non concordo con davide79 per quanto argomentato

chi ha posto la domanda potrà ovviamente valutare quale delle risposte ricevute risulta essere preferibile
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda ALB2015 » 10/12/2015, 19:17

Poichè da una verifica effettuata sugli ultimi cinque anni i contribuenti risultano aver versato quasi sempre molto più del dovuto, ho deciso di farmi dare spiegazioni in merito e qualora la madre decida di versare anche per i figli mi farò sottoscrivere da lei una dichiarazione di versamento anche per conto di altri contribuenti, come ho sempre fatto per l'ICI.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda enricasca » 14/12/2015, 19:03

Buonasera, scusate se mi inserisco in questo contesto, ma il mio quesito è sempre inerente il diritto di abitazione.

Se il coniuge superstite si risposa in regime di separazione dei beni e abita con il marito/moglie nella casa lasciata dal decuius, il diritto di abitazione continua a sussistere?

Lo status di coniuge superstite dura tutta la vita, oppure si interrompe contraendo nuovo matrimonio?

Grazie
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda ide » 14/12/2015, 19:14

finchè abita o tiene a disposizione.
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Re: Ancora su diritto di abitazione ex art.540 c.c.

Messaggioda enricasca » 15/12/2015, 9:16

Grazie Ide per il chiarimento! effettivamente si tratta di un diritto personale di godimento.
Buona giornata
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