IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

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Messaggioda Anna Lisa » 05/12/2015, 13:29

Buongiorno,
avrei un dubbio. Un contribuente acquista un immobile in corso di costruzione nel giugno 2011 e nell'ottobre stesso anno viene accatastato con la dicitura da visura ultimazione lavori. Ora io la vedo che per tot mesi paga il terreno e i restanti l'immobile con aliquota ordinaria.
Il contribuente però mi comunica che nell'anno successivo 2012 ha pagato soltanto dal momento che ha preso la residenza in quanto prima di tale data il Comune non aveva rilasciato il certificato di abitabilità.
Ma ritengo che ai fini dell'imposta la cosa sia irrilevante dal momento che l'immobile è ultimato ed accatastato con tanto di rendita. Inoltre lui non aveva avanzato nemmeno dichiarazione di inagibilità per ottenere la riduzione del 50%. Pertanto ritengo che il 2012 sia dovuto in parte con aliquota ordinaria e in parte prima casa. Nel dubbio poteva al massimo continuare a pagare il terreno edificabile.
Male interpreto la normativa??
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2015, 14:20

corretto
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Unborn » 05/12/2015, 18:23

si è corretto. aggiungo che anche qualora avesse presentato dichiarazione di inagibilità sarebbe stato irrilevante per non dire inutile.
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Anna Lisa » 10/12/2015, 10:52

però ora ho confusione perchè dalla visura catastale si evince ultimazione lavori 25/10/2011 e quindi da quella data viene attribuita una rendita.
Però relativamente alla pratica edilizia il contribuente ha in mano il certificato di fine lavori datato aprile 2012 e sostiene di dover pagare fino ad aprile sull'area edificabile secondo art. 2 d. lgs.504/1992: " Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree -
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato"
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Unborn » 10/12/2015, 11:23

Anna Lisa ha scritto:però ora ho confusione perchè dalla visura catastale si evince ultimazione lavori 25/10/2011 e quindi da quella data viene attribuita una rendita.


quella non è la data di fine lavori ma di accatastamento

Anna Lisa ha scritto:Però relativamente alla pratica edilizia il contribuente ha in mano il certificato di fine lavori datato aprile 2012 e sostiene di dover pagare fino ad aprile sull'area edificabile secondo art. 2 d. lgs.504/1992: " Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree -
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato"


se l'accatastamento (attribuzione di rendita) è antecedente alla data di fine lavori dichiarata nelle pratica edilizia, l'area cessa con la data di accatastamento, dunque l'area va cessata al 25.10.2011....diverse sentenze a riguardo...
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda lucio guerra » 10/12/2015, 16:56

la data di fine lavori è quella della pratica edilizia.. unico documento ufficiale che attesta l'effettiva ultimazione.. anche se è poco comprensibile dichiarara in sede di accatastamento una data di ultimazione diversa da quella ufficialmente risultante agli atti comunali
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Anna Lisa » 10/12/2015, 17:21

In effetti varie sentenze affermano che l'accatastamento dell'immobile di nuova costruzione è condizione sufficiente perchè si realizzi il presupposto per l'assoggettamento all'imposta. Inoltre dal momento che l'immobile ha una rendita l'area fabbricabile perde la sua autonomia ai fini dell'imposta in quanto costituisce parte integrante del fabbricato.
Ritengo di accertare dal momento dell'accatastamento, in quanto da docfa hanno dichiarato una data di ultimazione lavori per altro fittizia, su richiesta della banca che altrimenti non avrebbe concesso mutui/prestiti.
Se intendono facciano ricorso. :x
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Anna Lisa » 10/12/2015, 17:22

Anna Lisa ha scritto:In effetti varie sentenze affermano che l'accatastamento dell'immobile di nuova costruzione è condizione sufficiente perchè si realizzi il presupposto per l'assoggettamento all'imposta. Inoltre dal momento che l'immobile ha una rendita l'area fabbricabile perde la sua autonomia ai fini dell'imposta in quanto costituisce parte integrante del fabbricato.
Ritengo di accertare dal momento dell'accatastamento, in quanto da docfa hanno dichiarato una data di ultimazione lavori per altro fittizia, su richiesta della banca che altrimenti non avrebbe concesso mutui/prestiti.
Se intendono facciano ricorso. :x
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda Unborn » 10/12/2015, 17:56

procederei anch'io allo stesso modo
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Re: IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Messaggioda lucio guerra » 10/12/2015, 18:49

un immobile con rendita può essere oggetto di pratica edilizia e per il tempo intercorrente tra inizio e ultimazione dei lavori le imposte sono versate sul valore dell'area, anche se non viene effettuata variazione catastale

questa è la norma.. poi ognuno è libero di applicare ciò che.... vuole ci mancherebbe

l'unica cosa che si potrebbe contestare/dimostrare, che l'effettivo utilizzo sia antecedente alla data comunicata di ultimazione dei lavori della pratica edilizia, e di fatto coincidente con la data dichiarata sul docfa
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