da Paolo Gros » 01/12/2015, 8:52
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
Occorre poi verificare se trattasi di inagibiklita' temporanea o permanente essendo evidente che in caso di temporaneita' l'ente impositore non puo' riferisi ad una sfera di cristallo ....
nei casi invece di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile (in senso conforme, risoluzioni 19 settembre 1992 protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178);