da lucio guerra » 11/01/2016, 14:16
ACCERTAMENTO e RUOLO
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati depositati ricorsi
3) formazione del ruolo e notifica cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nella cartella di pagamento e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti del debitore e dei coobbligati
ACCERTAMENTO e INGIUNZIONE
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati depositati ricorsi
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti del debitore e dei coobbligati