Chiarimento comodato d'uso

Chiarimento comodato d'uso

Messaggioda barberi frandanisa » 24/11/2015, 12:21

Buongiorno Paolo avrei bisogno di un chiarimento circa il comodato d'uso gratuito.
Un contribuente concede in uso gratuito al figlio un immobile di cui è proprietario al 100%.(Ci può stare)
lo stesso contribuente è comproprietario al 50% con la moglie di un altro immobile,in questo caso sarà il coniuge a dare in comodato d'uso all'altro figlio l'immobile di cui risulta comproprietario, quindi uno paga l'altro no (oltre al dubbio tanta confusione!!!!) cosa fare?
Grazie
barberi frandanisa
 
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Re: Chiarimento comodato d'uso

Messaggioda lucio guerra » 24/11/2015, 12:52

di comodati ormai ne abbiamo tanti

- comodato comma 2 art.13 assimilazione abitazione principale (che sta per essere soppresso dalla legge di stabilità 2016)

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

: SOPPRESSO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA’, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

se invece si tratta di un comune che ha deliberato aliquota ordinaria specifica per comodato, è necessario vedere cosa è scritto in delibera e quali condizioni contiene

comodato dal 1 gennaio 2016 (se confermato) - una baggianata

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA’
«d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. La disposizione si applica anche ai casi in cui l’immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera»;

infatti la relazione tecnica del governo dice :

La disposizione in esame prevede l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato, mediante contratto registrato, a parenti in linea retta che la destinano ad abitazione principale. Ulteriore condizione è che il comodante abbia adibito ne12015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda altra abitazione in Italia; inoltre sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale.
Al riguardo, si evidenzia che l'applicazione dell'agevolazione in esame comporta, a decorrere dal 2016 l'esenzione ai fini IMU e TASI; la stessa riguarda immobili ad uso abitativo che nel 2015 sono stati adibiti dai comodanti come abitazioni principali e, pertanto, [u]gli effetti connessi all'esenzione TASI risultano già di fatto inclusi nella complessiva perdita di gettito indicata nella relazione tecnica originaria al disegno di legge di stabilità e non si ascrivono, pertanto, ulteriori effetti finanziari. Relativamente all'IMU, tali immobili risultano già di fatto esenti in quanto adibiti nel 2015 ad abitazione principale da parte dei comodanti.[/u]
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