da Chiaralina » 09/01/2015, 12:18
Il nostro concessionario ci ha scritto questo: dall'esame della norma (art.11 del D.Lgs.23/2011) si evince che l'IMU secondaria "è introdotta... omissis... per sostituire le seguenti fonti di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari". Dato il tenore della disposizione sopra riportata, si può ragionevolmente ritenere che mancando la norma sostitutiva (IMU secondaria), abrogatrice di quella precedente, quest'ultima continui a spiegare i suoi effetti, di talché la disciplina dei tributi e dei canoni non sostituiti debba continuare ad essere vigente.
Il comma 2 dell’art.11 del D.Lgs.23/2011, prevede l’adozione da parte del MEF di un regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art.17/1 della L.400/1988, che detti la disciplina generale della nuova entrata. Sul punto si rammenta che in base ad un consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale (parere Consiglio di Stato 23.10.1995 n.1746) qualora per il completamento del quadro normativo occorra provvedere all’emanazione di un Decreto ministeriale, che stabilisca modalità e termini per il relativo adempimento, la norma primaria acquisisce efficacia sostanziale solo successivamente alla emanazione del relativo D,M, attuativo, come nel caso di specie.
Considerato quanto sopra premesso, si deve ritenere, che anche dal 1 gennaio 2015 continueranno ad essere, legittimamente, applicabili l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, etc.