da lucio guerra » 09/11/2015, 15:29
TITOLO II - IL PROCESSO
CAPO III - Le impugnazioni
Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria regionale
Articolo 54 D.Lgs n. 546/92 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
Art. 23.
Costituzione in giudizio della parte resistente
1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.