da lucio guerra » 09/11/2015, 15:13
sembrerebbe applicabile ... ma la cosa mi sembra strana .... al momento posso fare quaesta ricostruzione .... se avrò novità le inserirò
Facendo riferimento alla Circ. n. 33/E del 3 agosto 2012 riferita alla mediazione tributaria agenzia entrate
Provvedimenti di irrogazione sanzioni per omessi o tardivi versamenti a seguito di controllo automatizzatodella dichiarazione
D. Si chiede di chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile con riferimento
all’impugnazione di un’iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento
emerso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, previsto dall’articolo 36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
R. (…) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al
versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12
per cento dell’imposta non versata (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla
norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un
tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 40 per cento.
Per analogia, essendo tale istituto esteso anche ai tributi locali, ne dovrebbe derivare che
R. (…) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al
versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 10,50
per cento dell’imposta non versata (pari al 35 per cento del 30 per cento previsto dalla
norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un
tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 35 per cento.
Nuovo art. 17-bis
In caso di conclusione positiva della mediazione, le nuove disposizioni prevedono il beneficio della riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto dalla legge, con ciò introducendo importanti modifiche, più vantaggiose per il contribuente.