Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda Faber68 » 09/11/2015, 11:39

Buongiorno,
ho letto circolari, note di approfondimento e faq varie, ma non ho trovato risposta al mio quesito, se non uno simile relativo, però, alla sanzione dle 30% per la liquidazione automatica dei versamenti IRPEF.
La mia domanda è: tenuto conto che la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 non è riducibile, nella ipotesi di mediazione con esito positivo per il contribuente e rideterminazione dell'eventula omesso versamento, siamo comunque tenuti a ridurre la sanzione del 30%?
Grazie
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Re: Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda lucio guerra » 09/11/2015, 15:13

sembrerebbe applicabile ... ma la cosa mi sembra strana .... al momento posso fare quaesta ricostruzione .... se avrò novità le inserirò

Facendo riferimento alla Circ. n. 33/E del 3 agosto 2012 riferita alla mediazione tributaria agenzia entrate

Provvedimenti di irrogazione sanzioni per omessi o tardivi versamenti a seguito di controllo automatizzatodella dichiarazione

D. Si chiede di chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile con riferimento
all’impugnazione di un’iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento
emerso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, previsto dall’articolo 36-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

R. (…) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al
versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12
per cento dell’imposta non versata (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla
norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un
tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 40 per cento.

Per analogia, essendo tale istituto esteso anche ai tributi locali, ne dovrebbe derivare che

R. (…) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al
versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 10,50
per cento dell’imposta non versata (pari al 35 per cento del 30 per cento previsto dalla
norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un
tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 35 per cento.

Nuovo art. 17-bis

In caso di conclusione positiva della mediazione, le nuove disposizioni prevedono il beneficio della riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto dalla legge, con ciò introducendo importanti modifiche, più vantaggiose per il contribuente.
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Re: Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda Faber68 » 24/11/2015, 11:47

Grazie Lucio.
Ne deriva che, l'ipotesi di riduzione è applicabile solo se dalla mediazione scaturisce una rettifica dell'accertamento originario?
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Re: Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda lucio guerra » 24/11/2015, 12:41

così dovrebbe ...
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Re: Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda Faber68 » 14/01/2016, 11:22

Buongiorno,
apporto un aggiornamento a questo topic.
Nel punto 6.2 della circolare 9 del 19/03/2012, richiamato anche nella risposta al quesito 3.1 della circolare 33 del 03/08/2012, si chiarisce che nel caso di conferma della pretesa tributaria originaria, l'Ente impositore ha la facoltà di proporre comunque la sola riduzione della sanzione al 35%.
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Re: Mediazione - riduzione sanz. art. 13 DLgs 471/1997

Messaggioda lucio guerra » 14/01/2016, 11:51

pertanto direi di poter operare in questo modo :

1) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 10,50 per cento dell’imposta non versata (pari al 35 per cento del 30 per cento previsto dalla norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un
tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 35 per cento.

2) anche qualora sia confermata la pretesa tributaria originaria, l'Ente impositore ha la facoltà di proporre comunque la riduzione di cui al punto 1
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