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UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
28/01/2015, 19:21
da t&t
Dalla lettura di una visura catastale un contribuente possiede due A/2 e risiede in una di esse. A seguito di avviso di accertamento per omesso versamento ICI per la seconda abitazione il contribuente chiarisce, DOCFA alla mano, che si tratta di u.i.u unite di fatto. Si tratta di due unità immobiliari che presentano omogenea titolarità cioè i proprietari di un immobile sono gli stessi anche dell'altro. Dalla planimetria depositata all'ufficio tecnico si evince che la seconda A2 è una camera dell'abitazione e quindi sembrerebbe che effettivamente si tratti di un unico immobile.
Considerata l'annotazione sul DOCFA "porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella del foglio...particella...su..., rendita attribuita alla porzione di unità immobiliare ai fini fiscali" dobbiamo annullare l'avviso di accertamento in quanto si tratta di unica abitazione??
Da una ricerca ho capito che in caso di omogeneità dei possessori occorre procedere all'accatastamento unitario, e che la dicitura "porzione di unità..." sia da utilizzare in via residuale nei casi in cui manchi l'omogeneità dei soggetti proprietari.
Considerato che tale dicitura non è stata respinta dall'Agenzia del Territorio oggi Agenzia delle Entrate, possiamo ritenerla esaustiva anche in assenza di dichiarazione e valevole come accatastamento unitario, ai fini ICI e IMU?
Grazie
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
28/01/2015, 19:40
da lucio guerra
ritengo, nel caso, che l'accertamento sia da annullare, in quanto regolarmente accatastate come "unite di fatto ai fini fiscali"
probabilmente i proprietari sono gli stessi ma dubito che abbiano le stesse quote di possesso
con quote di possesso non omogenee le unità immobiliari non si possono fondere
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
29/01/2015, 9:21
da t&t
sono entrambi proprietari al 50% è questo che è strano...e non hanno presentato la dichiarazione ICI...è utile capire come comportarsi anche perché il problema si verificherà anche per il futuro...
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
29/01/2015, 10:00
da lucio guerra
la dichiarazione ici non era necessaria trattandosi di immobili regolarmente iscritti in catasto e quindi il comune poteva e può verificarne consistenza e proprietà
resta effettivamente strano che vi sia catastalmente la possibilità di fondere le unità immobiliari e ciò non sia stato fatto ...... ritengo quindi opportuno un approfondimento con il tecnico che ha presentato gli atti in catasto
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
29/01/2015, 12:49
da iadon
Giustamente come dice Lucio è strano che non sia possibile effettuare una "fusione di fatto" considerando che i soggetti e le quote sono identiche. Ritengo, personalmente, che per quanto riguarda L'ICI è possibile "considerare" come unica particella, mentre non la ritengo possibile per l'IMU in quanto è previsto espressamente la Fusione di fatto
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
29/01/2015, 16:27
da lucio guerra
non concordo sul fatto .... mentre non la ritengo possibile per l'IMU in quanto è previsto espressamente la Fusione di fatto
ma ovviamente resta una opinione personale
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
30/01/2015, 14:47
da t&t
se si considera per ICI si considera anche per IMU il dubbio è più sul fatto che si possa accettare o meno la dicitura di unità unite di fatto in luogo di un accorpamento in modo che figuri un unico immobile A2...se le due operazioni sono equivalenti dovrebbe valere anche per l'IMU oltre che per l'ICI perché si chiede un accorpamento catastale..tutto sta nel capire cosa si intenda per accorpamento catastale e in quali modalità si debba fare in caso di proprietari con titolarità omogenea.. se sono ammesse varie modalità allora dovrebbe valere anche per l'IMU...
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
30/01/2015, 16:17
da lucio guerra
ribadisco che il caso segnalato, da come descitto, sembra "anomalo", in quanto sulla base di tali indicazioni la fusione catastale delle 2 unità immobiliari era ed è possibile
pertanto come già consigliato, ritengo opportuno contattare il tecnico e chiedere chiarimenti
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
30/01/2015, 16:36
da iadon
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni Imu per l'abitazione principale occorre richiedere quanto prima l'accatastamento unitario. Altrimenti, una delle due sarà considerata come seconda abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota ordinaria. Il vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta compensa ampiamente, quasi sempre, l'incremento della rendita. Si tratta di una conseguenza della diversa nozione di abitazione principale rispetto a quella valevole ai fini dell'Ici.
Nell'ambito del vecchio tributo comunale, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi. In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia. Ma le cose sono diverse nell'Imu.
NoRmative differenti tra ICI ed IMU
La previsione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone infatti che l'abitazione principale è costituita dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cui il contribuente risiede e dimora. In questo caso, vi è quindi un preciso riferimento alle modalità di accatastamento del fabbricato. Come conferma la circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali, la diversa formulazione è stata pensata proprio per superare il sopra citato orientamento della Corte di Cassazione.
Ne deriva che un contribuente che possiede due fabbricati contigui, con distinta iscrizione in catasto, dovrà chiederne la fusione al competente Ufficio del Territorio. In caso contrario, solo uno dei due appartamenti, a scelta del contribuente, sarà soggetto all'aliquota ridotta di legge del 4 per mille, mentre l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal comune. A tale scopo, si ritiene possa essere sufficiente anche l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Si tratta di una modalità prevista quando la fusione delle due unità non è possibile per la distinta titolarità delle stesse.
In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni Imu per l'abitazione principale occorre richiedere quanto prima l'accatastamento unitario. Altrimenti, una delle due sarà considerata come seconda abitazione e assoggettata a imposizione con l'aliquota ordinaria. Il vantaggio dell'applicazione dell'aliquota ridotta compensa ampiamente, quasi sempre, l'incremento della rendita. Si tratta di una conseguenza della diversa nozione di abitazione principale rispetto a quella valevole ai fini dell'Ici.
Nell'ambito del vecchio tributo comunale, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi. In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia. Ma le cose sono diverse nell'Imu.
La previsione dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone infatti che l'abitazione principale è costituita dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cui il contribuente risiede e dimora. In questo caso, vi è quindi un preciso riferimento alle modalità di accatastamento del fabbricato. Come conferma la circolare n. 3 del 2012 del Dipartimento delle politiche fiscali, la diversa formulazione è stata pensata proprio per superare il sopra citato orientamento della Corte di Cassazione.
Ne deriva che un contribuente che possiede due fabbricati contigui, con distinta iscrizione in catasto, dovrà chiederne la fusione al competente Ufficio del Territorio. In caso contrario, solo uno dei due appartamenti, a scelta del contribuente, sarà soggetto all'aliquota ridotta di legge del 4 per mille, mentre l'altro ricadrà nella più elevata aliquota ordinaria deliberata dal comune. A tale scopo, si ritiene possa essere sufficiente anche l'accatastamento unitario ai fini fiscali. Si tratta di una modalità prevista quando la fusione delle due unità non è possibile per la distinta titolarità delle stesse.
Re: UNITA' CONTIGUE UNITE DI FATTO ICI/IMU

Inviato:
30/01/2015, 16:41
da lucio guerra
ognuno è ovviamente libero di avere il suo pensiero.. motivato.. ci mancherebbe