da lucio guerra » 02/11/2015, 14:47
non posso far altro che riportarti le istruzioni dell'agenzia entrate
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito
compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in
occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel
caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In
particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si
intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali
risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello. Compensazione e rateazione
Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l’indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell’importo a debito versato; il secondo per evidenziare l’importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.