da lucio guerra » 31/10/2015, 17:05
L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione
ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del
credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese –
ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto
‐ le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico
tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse
notifica
‐ tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di
ricevimento, entrambi di colore verde
Legge 20/11/1982, n° 890, a cui fa riferimanto l'applicazione dell'art. 149 c.p.c.
‐ Art. 12 ‐
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione
degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.
In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente
notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione ‐ "declassata" ad atto giuridico sostanziale ‐ può essere idonea, avendone
i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora)
bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza
prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.
tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti
di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale
resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.
le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione
Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al
31.12.2014), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica
attività cautelari ed esecutive
‐ Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
‐ In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il
sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
‐ Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione
immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare,
espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.