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Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 02/11/2015, 19:09
da Senza Apostrofo
Se ho ben inteso, anche a me è parso di capire quanto segue:
- l'ingiunzione fiscale (qualora si tratti di entrate tributarie) deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quando l'avviso di accertamento è diventato definitivo;
- l'ingiunzione cumula in sè la funzione di titolo esecutivo e di precetto, ma, decorsi i termini di cui all'art. 481 cpc (90gg) conserva solo l'efficacia di precetto;
- il titolo, una volta notificato correttamente, vale 10 anni (come un decreto ingiuntivo);
- se voglio promuovere una seconda esecuzione, devo rinotificare ingiunzione fiscale (con valore di precetto) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della prima notifica.
Il dubbio è: rinotifico la stessa ingiunzione o una nuova dando atto che ne ho già notificata una?
Se, nel frattempo, il contribuente paga spontaneamente una parte del dovuto, come faccio a darne atto?
Che ne pensate?
Il confronto ed i vari punti di vista sono un vero conforto...
Grazie e buona serata.

Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 03/11/2015, 8:55
da Paolo Gros
rinotifico la stessa ingiunzione ovvero nuovo atto sulla somma rimanente , atto ingiuntivo residuale che richiama l'atto principale

Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 03/11/2015, 10:28
da Senza Apostrofo
ERRATA CORRIGE:
L'ingiunzione cumula in sè la funzione di titolo esecutivo e di precetto, ma, decorsi i termini di cui all'art. 481 cpc (90gg) conserva solo l'efficacia di TITOLO ESECUTIVO.

Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 03/11/2015, 10:29
da Senza Apostrofo
Grazie infinite per le delucidazioni.
Il confronto con Voi tutti è stato prezioso.
Buona giornata

Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 13/11/2015, 21:56
da Senza Apostrofo
Buonasera.
Mi permetto ancora di disturbarvi sul punto per sincerarmi di procedere correttamente a livello operativo.
Nel caso di specie:
- gli avvisi di accertamento ICI sono stati notificati e divenuti esecutivi nel 2012;
- l'ingiunzione fiscale ex rd 639/1910 è stata notificata a gennaio 2015 (entro i termini previsti dalla finanziaria 2007 per le entrate tributarie: 31 dicembre del terzo anno successivo a quando è diventato definitivo accertamento);
- nei 90 gg successivi sono stati promossi pignoramenti mobiliari presso terzi (tutti NEGATIVI);
- nel frattempo, sono decorsi i termini di cui all'art. 481 c.p.c., quindi l'ingiunzione ha perso efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza di precetto, ma non è venuta meno in essa la valenza di titolo esecutivo;
- una volta notificata e divenuta definitiva, trattandosi di titolo esecutivo, l'ingiunzione avrà durata e vigenza decennale;
- ora il Comune intende promuovere una seconda esecuzione;
- per "rinnovare" l'equivalenza di precetto dell'ingiunzione, occorre che il Comune provveda a reiterare ingiunzione fiscale riproduttiva della prima;
- la reiterazione non deve essere effettuate entro il 31.12.15, ma entro il 31.12.18 in quanto la notifica della prima ingiunzione fiscale ha interrotto la prescrizione dei tre anni stabiliti dalla finanziaria 2007.
Ho inteso correttamente?
Scusate l'insistenza, ma vorrei essere sicura di procedere bene.
Grazie infinite.
Buona serata.

Re: Reiterazione Ingiunzione Fiscale ex rd 639-1910

MessaggioInviato: 16/11/2015, 12:41
da ullifa
riporto recente seenetza che non posso allegare

SENTENZA N. 22249/2015 - CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA

in sostanza

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22249 del 30 ottobre scorso, ha invece sancito che l'azione di riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale ex articolo 2953 del codice civile, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso; quindi non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa di carattere tributario. La motivazione alla base di questa presa di posizione consiste nel fatto che una sentenza sfavorevole non ha natura di accertamento tributario ma contiene una condanna al pagamento dell'importo dell'avviso impugnato