da Senza Apostrofo » 02/11/2015, 16:37
Ok, anche a me pare di aver capito che, una volta notificato, il titolo esecutivo valga 10 anni.
Però, dal manuale che ho letto, ho rilevato quanto segue: "Qualora non si sia intrapresa l'azione esecutiva entro 90 giorni (nel caso in cui si ritengano applicabili le disposizioni del rd 639/1910) sarà sempre possibile poter reiterare l'ingiunzione nel termine previsto dalla legge finanziaria 2007 (per entrate tributarie, l'ingiunzione deve essere notificata entro il termine perentorio del 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo).
Fermo restando il fatto che la notifica dell'ingiunzione costituisce atto interruttivo della prescrizione".
Ora, nel caso di specie:
- gli avvisi di accertamento ICI sono stati notificati nel 2012;
- l'ingiunzione fiscale è stata notificata a gennaio 2015 (entro i termini previsti dalla finanziaria 2007: 31 dicembre del terzo anno successivo a quando è diventato definitivo accertamento);
- nei 90 gg successivi sono stati promossi pignoramenti mobiliari presso terzi (tutti NEGATIVI);
Ciò premesso, la notifica della nuova ingiunzione, prodromica alla promozione di uan seconda esecuzione, deve essere effettuata entro il 31.12.15 oppure entro il 31.12.2018 (se ho capito bene, la prima notifica ha interrotto la prescrizione)?
Grazie mille per i chiarimenti.