da Senza Apostrofo » 13/11/2015, 21:56
Buonasera.
Mi permetto ancora di disturbarvi sul punto per sincerarmi di procedere correttamente a livello operativo.
Nel caso di specie:
- gli avvisi di accertamento ICI sono stati notificati e divenuti esecutivi nel 2012;
- l'ingiunzione fiscale ex rd 639/1910 è stata notificata a gennaio 2015 (entro i termini previsti dalla finanziaria 2007 per le entrate tributarie: 31 dicembre del terzo anno successivo a quando è diventato definitivo accertamento);
- nei 90 gg successivi sono stati promossi pignoramenti mobiliari presso terzi (tutti NEGATIVI);
- nel frattempo, sono decorsi i termini di cui all'art. 481 c.p.c., quindi l'ingiunzione ha perso efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza di precetto, ma non è venuta meno in essa la valenza di titolo esecutivo;
- una volta notificata e divenuta definitiva, trattandosi di titolo esecutivo, l'ingiunzione avrà durata e vigenza decennale;
- ora il Comune intende promuovere una seconda esecuzione;
- per "rinnovare" l'equivalenza di precetto dell'ingiunzione, occorre che il Comune provveda a reiterare ingiunzione fiscale riproduttiva della prima;
- la reiterazione non deve essere effettuate entro il 31.12.15, ma entro il 31.12.18 in quanto la notifica della prima ingiunzione fiscale ha interrotto la prescrizione dei tre anni stabiliti dalla finanziaria 2007.
Ho inteso correttamente?
Scusate l'insistenza, ma vorrei essere sicura di procedere bene.
Grazie infinite.
Buona serata.