da Paolo Gros » 20/10/2015, 9:17
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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.13740 del 3 luglio 2015, conferma l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, apertosi con la sentenza a SS.UU. n. 18565/2009 e ribadito di recente con la sentenza n.5167/2014, affermando come ai fini Ici, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, che ne comporta l’esenzione da imposta, rileva l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’articolo 9 del D.L. n. 557/93. In ragione di ciò, se l'immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, assoggettato. Parimenti, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.