Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

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Messaggioda lucio guerra » 17/10/2015, 23:39

LE ULTIME NOVITA’ IMU-TASI ; LEGGE DI STABILITA’ 2016 – BOZZA 15-10-2015)

1) ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE “QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE” – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO

2) ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI

3) TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

4) INVIO DELIBERE IMU e TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

5) ABROGAZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

6) ABROGATA POSSIBILITA’ PER PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO DI OPERARE SU IMU PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

7) ABOLIZIONE IMU SU ABILAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

8) ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI

9) ELIMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

10) ALLOGGI IACP

11) dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI “D” e “E”

12) ABROGATA, ANCORA PRIMA DI NASCERE, L’IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

l'approfondimento completo sarà reso disponibile a breve in bacheca
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - NON CI POSSO CREDERE

Messaggioda Paolo Gros » 19/10/2015, 7:59

ed' cme dici ma sicuramente modificheranno il tiro
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - NON CI POSSO CREDERE

Messaggioda Ruggiero61 » 19/10/2015, 12:30

ma veramente a me pare che l'ultimo comma sia quello relativo ai rurali strumentali delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Sbaglio?
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - NON CI POSSO CREDERE

Messaggioda lucio guerra » 19/10/2015, 15:50

non è l'ultimo comma, ma l'ultimo periodo dell'art. 9 comma 8 D.lgs 23-2011 che è questo (a meno che ci sia un periodo aggiunto successivamente che non trovo nei testi coordinati disponibili) :

Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ABROGATO DALLA LEGGE STABILITA’ 2016. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

se hai un testo (diverso) dell' Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 puoi riportarlo cortesemente, citando con quale norma è stato modificato/integrato ?
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - NON CI POSSO CREDERE

Messaggioda Ruggiero61 » 20/10/2015, 9:32

volevo dire effettivamente l'ultimo periodo, non comma, comunque il testo del comma 8 è stato integrato dall'art.4, comma 1-ter, lettera a) del D.L. n.16/2012nel seguente modo:

1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni»;

per cui l'ultimo periodo non è più quello delle esenzioni di cui all'art.7 del 504/92, bensì questo circa i rurali strumentali delle provincie autonome.
Credo, pertanto, che le esenzioni di cui all'art.7 restino.
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

Messaggioda lucio guerra » 20/10/2015, 10:46

giusto ruggero - grazie
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

Messaggioda lucio guerra » 20/10/2015, 13:29

LE ULTIME NOVITA’IMU-TASI
(aggiornate alla LEGGE DI STABILITA’ 2016 – BOZZA 15-10-2015)

1) ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE “QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE” – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO

639. È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), MODIFICATO LEGGE DI STABILITA’ 2016 carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

2) ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI

INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria

3) TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

4) INVIO DELIBERE IMU e TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688………..il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il MODIFICATO LEGGE STABILITA’ 2016 termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

13.BIS…….Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre TERMINE MODIFICATO CON LEGGE DI STABILITA’ 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

5) ABROGAZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

L’articolo 1, unitamente ai relativi allegati, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 è abrogato.

6) ABROGATA POSSIBILITA’ PER PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO DI OPERARE SU IMU PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

2. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l’ultimo periodo è abrogato.

Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
-ULTIMO PERIODO ELIMINATO

7) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA’ APPLICATIVE

A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI

- i Terreni in Comuni con annotazione “PD” (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

8) ABOLIZIONE IMU SU ABILAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

9) ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI

MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
- ALTRI MOLTIPLICATORI ELIMINATI

10) ELIMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ABROGATO COMMA 7 - LEGGE DI STABILITA’ 2016

11) ALLOGGI IACP

NUOVO COMMA 10 - LEGGE DI STABILITA’ 2016
10. Dall'imposta dovuta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell’assegnatario. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

12) dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI “D” e “E”

INSERITO DALLA LEGGE STABILITA’ 2016

7. A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 7 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 7.

9. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 8 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

10. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 9, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 8 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

13) ABROGATA, ANCORA PRIMA DI NASCERE, L’IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

ABROGATO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è abrogato.
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

Messaggioda QUIQUO » 20/10/2015, 20:37

Prima di tutto grazie veramente di esistere.
Poi una domanda: alla luce delle modifiche, è necessario modificare il Regolamento IUC?
QUIQUO
 

Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

Messaggioda lucio guerra » 21/10/2015, 9:38

Renzi su Facebook: «Su Imu e Tasi non cambieremo idea Castelli e case di lusso pagheranno» «Le categorie catastali A1, A8 e A9 non saranno esentati».
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Re: Bozza Legge Stabilita' 2016 - aggiornamento

Messaggioda Paolo Gros » 21/10/2015, 9:40

...non cambieremo idea ..
ma quando aveva espresso una tale idea ..o me la sono persa ?
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