IMU ISCRITTI AIRE

IMU ISCRITTI AIRE

Messaggioda amcdl » 06/10/2015, 9:30

A' sensi art.9-bis inserito con legge 80/2014 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Ora mi chiedo se un cittadino iscritto AIRE e pensionato nel Paese di residenza possiede nel Comune un fabbricato di abitazione e relativa pertinenza non concessi in comodato o in locazione, come mi comporto? Applico l'esenzione IMU solo sull'abitazione ed applico aliquota ordinaria per la pertinenza? Mi ha messo in crisi la dicitura "una ed una sola unità immobiliare". Grazie
amcdl
 
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Re: IMU ISCRITTI AIRE

Messaggioda lucio guerra » 06/10/2015, 10:39

sono comprese anche le pertinenze, come confermato dalla Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015 - Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI).

In particolare, per quanto concerne l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13.

In merito alla TASI, invece, si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo dell’imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell’aliquota TASI prevista dal comune per l’abitazione principale. Ciò in quanto, come già precisato nella FAQ n. 19 del 3 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, www.finanze.it, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

comma 2 art. 13 del D. L. n. 201 del 2011

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
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