IMU-Aliquota terreni nei comuni che non hanno deliberato.

IMU-Aliquota terreni nei comuni che non hanno deliberato.

Messaggioda EnioB » 26/01/2015, 21:51

Questa è la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185. Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

A mio avviso l'aliquota è quella di base deliberata dall'Ente, ma mi si fa sempre più strada l'interpretazione che l'aliquota di base è il 7,6 a prescindere da quella deliberata dal Comune - Vorrei una Vostra opinione in merito.
Grazie
EnioB
 
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Re: IMU-Aliquota terreni nei comuni che non hanno deliberato

Messaggioda EnioB » 27/01/2015, 4:48

Mi rendo conto che l'argomento è stato trattato precedentemente, ma non capisco come si fa ad asserire che l'aliquota da applicare ai terreni in mancanza di un'aliquota deliberata sia il 7,6 per mille, in base alla normativa predetta, io leggo e l'art. 13 c. 6 del DL 201/2011 non dice che l'aliquota base è tassativamente il 7,6 perché i comuni possono deliberare in aumento fino al 10,6 o diminuire fino al 4,6.
EnioB
 
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Re: IMU-Aliquota terreni nei comuni che non hanno deliberato

Messaggioda lucio guerra » 27/01/2015, 8:03

VISTO :

- il DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. (14G00200)

Art. 1
Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

DATO ATTO che nelle disposizioni normative IMU non è previsto e stabilito che il Comune sia tenuto ad approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote ;

EVIDENZIATO infatti che il citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recita testualmente :

6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI COMUNALI DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 :

XXXXX : Delibera di C.C. n. ____ del _______ - ALIQUOTA 9,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

oppure

XXXXXX: Delibera di C.C. n. ______ del ________ - ALIQUOTA DI BASE 9,40 per mille

EVIDENZIATO inoltre che in sede di comunicazione al MEF (entro 15-09-2014 prorogato al 23-09-2014) da parte dei comuni dei dati riguardanti :

“Esenzione IMU terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014)”, i Comuni hanno correttamente indicato tali aliquote applicabili ai Terreni ;

CONSIDERATO inoltre che dalle simulazioni di gettito redatte dagli uffici, come di seguito riportate nel risultato definitivo, emerge in maniera chiara che per essere considerate minimamente “possibili” le entrate IMU sui terreni, allo scopo di coprire i tagli già effettuati dallo Stato ai Comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale “FSC” 2014 sono da considerare applicabili le aliquote “di base” deliberate dai Comuni :

DELIBERA

1) Che, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote deliberate per l’anno 2014 dai Comuni sopra indicati, quali “Aliquota di Base” oppure “Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili” sono da intendersi applicabili anche ai Terreni Agricoli.

2) Si riporta pertanto di seguito la “Tabella” definitiva di riferimento delle aliquote applicabili per i Comuni, oltre alle indicazioni di calcolo e versamento.
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