da lucio guerra » 15/09/2015, 16:24
corretta la sintesi di paolo.... sempre più conciso e diretto
Alcune figure di usufrutto si presentano peculiarmente, avendo a che fare sia con l'aspetto della contitolarità, sia con quello della dimensione temporale del diritto. Si tratta delle seguenti fatispecie:
1) cousufrutto;
2) usufrutto congiuntivo;
3) usufrutto successivo.
1. Con il termine cousufrutto si intende alludere al fenomeno della spettanza dell'usufrutto a più soggetti contemporaeamente. Si verifica, in questa situazione, la comunione di usufrutto, figura del tutto analoga alla comproprietà e regolata dalle relative norme: ciascun partecipe è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compatibilmente con il pari utilizzo da parte degli altri contitolari.
2. Nell'usufrutto congiuntivo il legame tra i titolari è più intenso: nonostante l'eventuale divisione in quote, l'usufrutto viene inteso come potenzialmente pieno per ogni titolare.Conseguentemente, nel caso di morte o rinunzia di uno dei titolari, si verifica l'accrescimento della corrispondente quota in favore degli altri e non la consolidazione della quota al nudo proprietario, cosa che si verificherebbe qualora si trattasse di cousufrutto.
La figura dell'usufrutto congiuntivo ricorre espressamente nel caso di cui all'art. 678, I comma, cod.civ.. Si tratta del legato di usufrutto congiuntivo con clausola di reciproco accrescimento. A tal fine deve riscontrarsi la c.d. coniunctio re et verbis, vale a dire l'espressa disposizione da parte del testatore in ordine all'attribuzione dello stesso diritto effettuata a favore di più soggetti chiamati potenzialmente per l'intero. Altrimenti si verifica pro quota la consolidazione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà.
Esiste la possibilità che l'usufrutto congiuntivo sia convenzionalmente previsto in qualsiasi negozio dispositivo inter vivos con il quale lo si costituisce. In tema di donazione l'art.773 II comma cod.civ. prevede che tale patto, con il quale il disponente sostanzialmente rinunzia a conseguire la consolidazione prima che sia morto l'ultimo cousufruttuario, deve essere espresso.
3. La figura dell'usufrutto successivo si verifica infine quando il costituente attribuisce il diritto di usufrutto ad una persona e, successivamente, alla morte della stessa, ad un'altra. Questa disposizione, se ammissibile, produrrebbe l'inconveniente di privare la proprietà del suo contenuto economico: è evidente che un diritto nudo destinato a rimanere tale per generazioni non risulterebbe di alcuna utilità per il titolare.Sotto questo profilo v'è una connessione della figura in esame con quella del divieto di sostituzione fedecommissaria (Cass. Civ. Sez. II, 243/95 ).Per questo motivo, che affonda le proprie radici nella stessa regola per la quale la legge stabilisce che l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario (art. 979 cod. civ.), una siffatta clausola, contenuta in un testamento, varrebbe soltanto a favore dei primi chiamati (art. 698 cod.civ.). L'art. 796 cod.civ., in materia di donazione dispone che è consentito al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone" affrettandosi tuttavia a concludere "ma non successivamente". Sottoporremo a distinta disamina le figure del legato di usufrutto successivo e la donazione per sé e dopo di sé per altri.