USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Isca » 15/09/2015, 9:50

Salve voi come vi comportereste nel seguente caso:
Due coniugi comprano una casa per il diritto di usufrutto totale vita loro durante ed in regime di comunione legale senza specificare altro. Se uno dei due coniugi muore l'altro diventa usufruttuario al 100% oppure la sua quota del 50% si trasmette al nudo proprietario? A livello catastale non è stata fatta alcuna variazione e risulta usufruttuario ancora il deceduto.
Grazie mille in anticipo
Isca
 
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Paolo Gros » 15/09/2015, 11:28

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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda lucio guerra » 15/09/2015, 11:55

A questo proposito occorre distinguere tra cousufrutto (semplice comunione nell'usufrutto) ed usufrutto congiuntivo.

Nell'usufrutto congiuntivo infatti è come se l'usufrutto venisse attribuito potenzialmente per l'intero a ciascuno dei contitolari, di modo che, venuto meno uno di essi, il diritto degli altri si espande proporzionalmente fino a che esiste in vita uno soltanto degli usufruttuari.

Tale effetto viene per l'appunto prodotto dalla disposizione del testatore che prevede un lascito avente ad oggetto un usufrutto congiuntivo tra collegatari.

Quando questa disposizione facesse difetto, non potendo operare l'accrescimento, si produrrebbe invece quanto sopra descritto: la riespansione pro quota del diritto di proprietà (II comma art. 678 cod.civ.) nota2.

A dire il vero il tenore letterale del II comma dell'art. 678 cod.civ. è tale da non distinguere tra clausola di accrescimento e congiuntività del diritto. In base alle distinzioni più sopra introdotte sarebbe infatti possibile differenziare due ipotesi:

il testatore dispone che abbia luogo l'accrescimento nel legato di usufrutto dopo averlo qualificato come cousufrutto, come comunione nell'usufrutto da parte dei collegatari: l'accrescimento avrebbe luogo soltanto anteriormente all'acquisto in forza del principio di cui all'art. 675 cod.civ. ;
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Isca » 15/09/2015, 13:12

Scusa l'ignoranza ma non ho capito come devo considerare l'usufrutto totale vita loro durante ed in regime di comunione legale:

a) rimane usufruttuario al 100% coniuge supestite sino alla sua morte

oppure

b) il 50% dell'usufrutto del deceduto si ricongiunge alla nuda proprietà?

Grazie e scusa ancora
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Paolo Gros » 15/09/2015, 14:03

dovresti chiarire se il diritto reale e' cousufrutto ovvero usufrutto congiuntivo
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda lucio guerra » 15/09/2015, 16:24

corretta la sintesi di paolo.... sempre più conciso e diretto

Alcune figure di usufrutto si presentano peculiarmente, avendo a che fare sia con l'aspetto della contitolarità, sia con quello della dimensione temporale del diritto. Si tratta delle seguenti fatispecie:

1) cousufrutto;
2) usufrutto congiuntivo;
3) usufrutto successivo.

1. Con il termine cousufrutto si intende alludere al fenomeno della spettanza dell'usufrutto a più soggetti contemporaeamente. Si verifica, in questa situazione, la comunione di usufrutto, figura del tutto analoga alla comproprietà e regolata dalle relative norme: ciascun partecipe è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compatibilmente con il pari utilizzo da parte degli altri contitolari.

2. Nell'usufrutto congiuntivo il legame tra i titolari è più intenso: nonostante l'eventuale divisione in quote, l'usufrutto viene inteso come potenzialmente pieno per ogni titolare.Conseguentemente, nel caso di morte o rinunzia di uno dei titolari, si verifica l'accrescimento della corrispondente quota in favore degli altri e non la consolidazione della quota al nudo proprietario, cosa che si verificherebbe qualora si trattasse di cousufrutto.

La figura dell'usufrutto congiuntivo ricorre espressamente nel caso di cui all'art. 678, I comma, cod.civ.. Si tratta del legato di usufrutto congiuntivo con clausola di reciproco accrescimento. A tal fine deve riscontrarsi la c.d. coniunctio re et verbis, vale a dire l'espressa disposizione da parte del testatore in ordine all'attribuzione dello stesso diritto effettuata a favore di più soggetti chiamati potenzialmente per l'intero. Altrimenti si verifica pro quota la consolidazione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà.

Esiste la possibilità che l'usufrutto congiuntivo sia convenzionalmente previsto in qualsiasi negozio dispositivo inter vivos con il quale lo si costituisce. In tema di donazione l'art.773 II comma cod.civ. prevede che tale patto, con il quale il disponente sostanzialmente rinunzia a conseguire la consolidazione prima che sia morto l'ultimo cousufruttuario, deve essere espresso.

3. La figura dell'usufrutto successivo si verifica infine quando il costituente attribuisce il diritto di usufrutto ad una persona e, successivamente, alla morte della stessa, ad un'altra. Questa disposizione, se ammissibile, produrrebbe l'inconveniente di privare la proprietà del suo contenuto economico: è evidente che un diritto nudo destinato a rimanere tale per generazioni non risulterebbe di alcuna utilità per il titolare.Sotto questo profilo v'è una connessione della figura in esame con quella del divieto di sostituzione fedecommissaria (Cass. Civ. Sez. II, 243/95 ).Per questo motivo, che affonda le proprie radici nella stessa regola per la quale la legge stabilisce che l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario (art. 979 cod. civ.), una siffatta clausola, contenuta in un testamento, varrebbe soltanto a favore dei primi chiamati (art. 698 cod.civ.). L'art. 796 cod.civ., in materia di donazione dispone che è consentito al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone" affrettandosi tuttavia a concludere "ma non successivamente". Sottoporremo a distinta disamina le figure del legato di usufrutto successivo e la donazione per sé e dopo di sé per altri.
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Isca » 15/09/2015, 20:49

Il problema a questo punto è : con chi verifico la tipologia di usufrutto? Nell'atto nulla viene detto tranne la frase riportata sopra. Ovviamente il nudo proprietario sostiene l'ipotesi dell'usufrutto congiuntivo in quanto a livello tributario in tal senso si è comportato.
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda davide79 » 16/09/2015, 8:19

Controlla in conservatoria oppure chiedi al contribuente copia dell'atto notarile che istituito l'usufrutto.
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda Isca » 16/09/2015, 8:46

Ciao, l'atto notarile che ho agli atti riporta solo la dicitura "diritto di usufrutto totale vita loro durante ed in regime di comunione legale " i loro figli acquisiscono la nuda proprietà per 1/2 a testa. Al termine dell'atto viene dichiarato che i coniugi sono in comunione legale, niente altro.
Cosa faccio ???
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Re: USUFRUTTO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE

Messaggioda davide79 » 16/09/2015, 9:35

Facendo riferimento alla (esaustivissima) risposta di Lucio, ho inteso che l'usufrutto congiuntivo deve essere previsto espressamente:

La figura dell'usufrutto congiuntivo ricorre espressamente nel caso di cui all'art. 678, I comma, cod.civ.. Si tratta del legato di usufrutto congiuntivo con clausola di reciproco accrescimento. A tal fine deve riscontrarsi la c.d. coniunctio re et verbis, vale a dire l'espressa disposizione da parte del testatore in ordine all'attribuzione dello stesso diritto effettuata a favore di più soggetti chiamati potenzialmente per l'intero. Altrimenti si verifica pro quota la consolidazione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà.

Esiste la possibilità che l'usufrutto congiuntivo sia convenzionalmente previsto in qualsiasi negozio dispositivo inter vivos con il quale lo si costituisce. In tema di donazione l'art.773 II comma cod.civ. prevede che tale patto, con il quale il disponente sostanzialmente rinunzia a conseguire la consolidazione prima che sia morto l'ultimo cousufruttuario, deve essere espresso.


Di conseguenza, se nell'atto notarile non lo specifica espressamente, si è di fronte a un cousufrutto e alla morte di un cousufruttuario interviene il consolidamento ai nudi proprietari.
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