RIFIUTI ABITAZIONE RURALE

RIFIUTI ABITAZIONE RURALE

Messaggioda maresciallo » 09/09/2015, 9:52

Buongiorno,
è nostra prassi esentare dal pagamento TARSU i fabbricati rurali strumentali ad una attività agricola accastati in D/10 o C/2 e C/6 con apposita annotazione in visura. In sede di accertamento di un A/2 rurale, il contribuente chiede annullamento poichè in visura risulta l'annotazione dei requisiti di ruralità mantenendo comunque la cat. A/2 (per lo stesso immobile aveva presentato all'Agenzia del Terrorio domanda per l'attribuzione della Cat. D/10 dichiarando l'utilizzo come ufficio dell'azienda agricola e deposito).
A nostro avviso l'accertamento non può essere annullato vista la destinazione d'uso abitativo e sosteniamo che lo stesso non può essere pertanto considerato strumentale come può esserlo un C/6 o C/2. Cercando di agire con buon senso pensavamo di farci presentare documentazione fotografica comprovante l'effettivo utilizzo come deposito di materiali o attrezzature agricole della sola superficie dell'A/2 individuata in palnimetria come garage/box/magazzino/locale di deposito e considerare la restante superficie come tassabile.
Abbiamo bisogno di un Vostro parere e se possibile riferimenti di legge a sostegno.
Ringraziamo anticipatamente.
maresciallo
 
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Re: RIFIUTI ABITAZIONE RURALE

Messaggioda lucio guerra » 09/09/2015, 13:59

FABBRICATI RURALI CORRISPONDENZA e CONTINUITÀ EDILIZIA/CATASTALE - FABBRICATI ACCATASTATI COME FABBRICATI ABITATIVI (GRUPPO "A")

Oltre al possessodei requisiti oggettivi e soggettivi , gli aspetti da considerare, riguardanti la regolarizzazione dei fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, sono, a mio avviso :

- autorizzazioni/permessi urbanistico/edilizi per la costruzione del fabbricato
- la corrispondenza/continuità edilizia/catastale (catastalmente deve risultare ciò che è stato autorizzato dal punto di vista edilizio)

Le risultanze catastali (annotazione di ruralità o categoria D/10) devono essere pertanto diretta conseguenza di quanto risulta agli atti comunali dal punto di vista autorizzativo urbanisto ed edilizio per tale immobile.

Pertanto nel caso di immobile abitativo, questo avrà ricevuto le necessarie autorizzazioni/permessi quale abitazione, e come tale, di conseguenza è stato accatastato, individuando i locali come camere, cucina, corridoio ecc.

Pertanto qualora si voglia considerare non abitativo ma strumentale, si ritiene necessaria una pratica edilizia con variazione di destinazione d'uso, attraverso la quale tale immobile, originariamente costruito ed autorizzato quale civile abitazione, potrà essere "declassato" e destinato alla strumentalità agricola, con destinazione dei locali che non saranno più camere, cucina ecc., ma con destinazioni d’uso consone ed attinenti alla strumentalità agricola, quali magazzini e locali di deposito, stalle ecc., da riportare all'interno del complessivo piano aziendale.

A tale modifica edilizia, farà seguito poi corrispondente accatastamento e/o variazione catastale con richiesta di annotazione di ruralità e/o presentazione di dichiarazione sostitutiva presso il comune.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CRONO-PROGRAMMA DELLE DATE DA CONSIDERARE PER LE VARIAZIONI CATASTALI AI SENSI DEL DL 70/2011 (Procedura di Variazione Semplificata) :

- 12/07/2011 entrata in vigore L 106/2011 conversione DL 70/2011
(da tale data è possibile presentare domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL 70/2011)
- 28/12/2011 entrata in vigore L 214/2011 conversione DL 201/2011
(entro tale data possono essere presentate le domande di VARIAZIONE CATASTALE ai sensi DL70/2011 e quindi viene di fatto prorogato il termine di presentazione delle domande di variazione catastale)
- 30-09-2012 (comma 19 dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012)
(entro tale ultima data debbono essere presentate le domande di variazione catastale ai sensi del DL 70/2011)

Tale procedura ha consentito quindi di presentare una Domanda DI VARIAZIONE CATASTALE oppure di ANNOTAZIONE DI RURALITA’, entro il TERMINE ULTIMO E PERENTORIO DEL 30-09-2012, in modalità che possiamo definire “Semplificata” rispetto alle normali procedure DOCFA, potendo così usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

E’ da evidenziare che quanto sopra esposto è rivolto ad IMMOBILI GIA’ CENSITI AL CATASTO FABBRICATI, trattandosi appunto di variazioni catastali ed annotazioni di ruralità per immobili già censiti all’urbano.

Mentre per la dichiarazione al catasto edilizio urbano (NUOVO ACCATASTAMENTO), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA) dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, IL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE È QUELLO DEL 30-11-2012, come stabilito dal comma 14-ter art.13 DL 201/2011

CONCLUSIONI

Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.
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Re: RIFIUTI ABITAZIONE RURALE

Messaggioda maresciallo » 14/09/2015, 8:55

Ringraziamo per i chiarimenti. Buon lavoro
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