da lucio guerra » 08/09/2015, 8:52
ritengo opportuno precisare che :
qualora il servizio sia stato affidato in concessione a soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo appositamente istituito (Art. 53, comma 1 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446), il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e pertanto anche la relativa sottoscrizione
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 richiamato affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposito contratto, ai soggetti terzi ivi indicati, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al comune. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio di accertamento e di riscossione delle imposte, il gestore subentra nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti, con la conseguenza che come può direttamente agire in giudizio per la tutela dei diritti stessi, così è investito in luogo del comune, della legittimazione passiva a resistere all'opposizione del contribuente.
All'attribuzione di tali poteri (di accertamento e di riscossione dei tributi locali) consegue quale ineludibile conclusione anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie.
In particolare, qualora, come nel caso di specie, l'affidamento della gestione abbia ad oggetto sia il servizio di accertamento che di riscossione, il concessionario, titolare come detto sopra dei relativi poteri, è legittimato processuale passivo dell'impugnazione degli atti di riscossione come di quelli preliminari accertativi (nel caso, avvisi di accertamento). E così anche il commento della dottrina, secondo cui, in questi casi, solo il concessionario sarà il legittimato passivo in tutte le controversie.
La naturale conseguenza di un tanto è che la competenza territoriale a conoscere dell'azione giudiziale promossa dal contribuente si determina non in base alla sede del comune, ma a quella del concessionario, giacché questi subentra, appunto, nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque, come detto, il soggetto che ha la legittimazione a resistere all'impugnazione di un atto di accertamento od alla domanda di chi, avendo versato somme a titolo di imposta, ne chieda la restituzione assumendole non dovute.