Contenzioso tributario

Contenzioso tributario

Messaggioda emilio51russo » 04/09/2015, 10:13

Questo Ente affida dal 2012, la gestione dei propri Tributi a Concessionaria privata.
A seguito di attività accertativa della Concessionaria, sono stati prodotti centinaia di ricorsi presso la Commissione Tributaria da parte dei contribuenti interessati, in alcuni dei quali quali sono stati chiamati in causa sia la Concessionaria e sia il Comune, in altri, addirittura, solo il Comune.
Il Comune non si è mai costituito non essendo il Responsabile del Tributo divenuto la Concessionaria con l'affidamento del servizio.
Si domanda se la mancata costituzione dell'Ente, che si ritiene corretta non potendo avere (l'Ente) alcuna rappresentanza nel giudizio la cui responsabilità degli atti emessi è posta per legge alla Concessionaria, può pregiudicare il procedimento di contenzioso, in particolare per quei ricorsi presentati dal contribuente (erroneamente) solo al Comune.
Grazie
emilio51russo
 
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Re: Contenzioso tributario

Messaggioda lucio guerra » 04/09/2015, 11:02

Molti dei problemi inizialmente sorti in giurisprudenza a proposito delle parti nel processo tributario riguardano proprio l’area dei tributi locali e, in modo particolare, il tema della legittimazione processuale delle società che, ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono affidatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Ebbene, a questo proposito si deve dare atto che la giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento piuttosto uniforme, ammettendo la possibilità di promuovere il giudizio nei confronti di questi ultimi soggetti.

Sul punto si veda la sentenza 13 agosto 2004, n. 15864: “in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap), nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in
concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all’impugnazione del predetto atto impositivo”1.

Nello stesso senso si è espressa altresì l’Amministrazione finanziaria con la Circolare 23 aprile 1996, n. 98/E – riferita all’imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni ed alla tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche – in cui si legge che qualora «il relativo servizio di accertamento e riscossione sia stato affidato in concessione … legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso concessionario che … subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio».

1 Nello stesso senso, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2008, n. 1138: «in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), qualora il comune, in applicazione dell’art. 52 d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie».
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