da lucio guerra » 03/09/2015, 16:54
Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014
Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013
All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
TESTO PRIMA DELLA MODIFICA
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
TESTO ATTUALE
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.