da lucio guerra » 31/08/2015, 18:45
articolo del codice applicabile e' il 320:
`ampio argomento in esame, non puo` prescindere dall`analisi, seppur breve, relativa alla definizione di “potesta` genitoriale ”e modalita` del suo esercizio.
La potesta` dei genitori consiste nel, potere-dovere che gli stessi hanno nei confronti dei loro figli, dal duplice contenuto:
a) di natura personale, ricomprendente il dovere di custodire, allevare, educare ed istruire il minore;
b) di natura patrimoniale ricomprendendo in tal caso, la rappresentanza legale sul minore; l`amministrazione e l`usufrutto legale dei suoi beni.
La titolarita` spetta ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio, sempre nell`interesse del minore, puo` essere disgiunto per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria amministrazione, esclusivamente congiunto per quegli atti di straordinaria amministrazione.
Infatti per l`effetto dell`art. 320 c.c.- rappresentanza e amministrazione- i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell`articolo316.(art. che prevede l`intervento del giudice)
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita` o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne` promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita` o utilita` evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l`impiego.
L`esercizio di una impresa commerciale non puo` essere continuato se non con l`autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo` consentire l`esercizio provvisorio dell`impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta`, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta`, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all`altro genitore.
Pertanto tutti gli atti compiuti senza il preventivo rispetto della disciplina codicistica, ai sensi dell`art 322, possono essere annullati su azione di uno od entrambi i genitori esercenti la potesta` del figlio.
Sempre per effetto di legge, ai genitori, spetta altresi` l`usufrutto legale sui beni del figlio i cui riferimenti normativi si rinvengono ai sensi degli art 324 e ss. del codice civile.
L`art 324 c.c. stabilisce che: i genitori esercenti la potesta` hanno in comune l`usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all`istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta` o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione pero` non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima ;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita`, legato o donazione e accettati nell`interesse del figlio contro la volonta` dei genitori esercenti la potesta`. Se uno solo di essi era favorevole all`accettazione, l`usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
L`usufrutto legale non puo` essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne` di esecuzione da parte dei creditori.
L`esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e` titolare esclusivo non puo` aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.(art 326 c.c ).
Sue cause di estinzione sono: raggiungimento della maggiore eta` del figlio, suo matrimonio autorizzato dal tribunale per i minori, perimento dell`oggetto o morte dei genitori.
Da non trascurare e` l`analisi dell`art 334 c.c. applicabile in caso di mala amministrazione del patrimonio del minore da parte dei genitori.
L`articolo in questione dispone che: quando il patrimonio del minore e` male amministrato, il tribunale puo` stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell`amministrazione o puo` rimuovere entrambi o uno solo di essi dall`amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell`usufrutto legale.
L`amministrazione e` affidata ad un curatore, se e` disposta la rimozione di entrambi i genitori.