antonella grossi ha scritto:Pongo il caso di una attività di controllo sulla posizione di un contribuente che non abbia regolarmente pagato imposta IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014.
L'ufficio tributi procede con la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013.
Per l'anno 2014, stante l'istituto del ravvedimento del quale il contribuente può ancora avvalersi, può comunque il Comune notificare un sollecito e ritenerlo già attività di istruttoria, propedeutica all'emissione dell'accertamento?
Nel caso il contribuente a seguito del sollecito ricevuto proceda al versamento con ravvedimento, considerato che possiede immobili in categoria D, deve versare l'imposta dovuta tenendo conto dei diversi codici tributo (3925 e 3930) o, avendo ricevuto il sollecito da parte del Comune, deve versare l'intera imposta (oltre sanzioni ed interessi per ravvedimento) utilizzando esclusivamente il codice tributo del Comune (3930)?
Dal mio punto di vista il comune non può fare attività di sollecito con applicazione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso.
L'attività di sollecito è prevista per TARI ma non per TASI e IMU. Pertanto io procederei con l'attività di accertamento anche per il 2014 perché l'istituto del ravvedimento operoso è utilizzabile dal contribuente che, accorgendosi dell'errore fatto, prima dell'ufficio preposto, si regolarizza.
Se l'ufficio rileva l'errore del contribuente, anche se non sono scaduti i tempi utili per fare il ravvedimento operoso, deve accertare.
Giusto?