TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 06/08/2015, 9:49

Il Consiglio di Stato ha decretato illegittima l’azione di alcuni Comuni che nel 2013, essendo rimasti a regime TARSU, hanno comunque applicato l’addizionale ECA e hanno aumentato le tariffe rispetto al 2012 senza porre tale aumento a carico della fiscalità generale (sentenza n. 3781/2015).

La disciplina ponte del 2013 (anno in cui sarebbe dovuta entrare in vigore la TARES ma in cui, invece, a causa di difficoltà applicative, è stato consentito ai Comuni di mantenere i precedenti regimi) è dettata dall’art. 5 del DL n. 102/2013 e in particolare dal comma 4-ter inserito dalla Legge di conversione n. 124/2013. Secondo l’opinione dei giudici la suddetta norma si limitava a prevedere, nel caso di opzione per la TARSU, un’estensione dell’attività dei soli criteri adottati nel 2012 per determinare i costi del servizio e le relative tariffe, senza far rivivere la disciplina del DLgs 507/93. Ciò rendeva, dunque, di fatto inapplicabili sia l’aumento delle tariffe sia l’applicazione dell’addizionale ex ECA.

Fonte: Studio Sigaudo
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda lucio guerra » 06/08/2015, 12:34

mi sembra fosse scontato
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda Stoccò » 10/08/2015, 13:31

Vista la sentenza, potrebbe ora accadere che cittadini o associazioni possano richiedere il rimborso per la quota versata in più rispetto al 2012 a seguito dell'aumento delle tariffe per arrivare alla copertura del 100%?
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda lucio guerra » 10/08/2015, 15:10

potrebbe...
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda albino » 26/08/2015, 23:08

L'addizionale ex ECA non era più dovuta dal 2010?

Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni. L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l. 614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca. Dopo la loro soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,che potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti. Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996. Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in autonomia senza l’intervento del concessionario. Fin qui la storia. Ora, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite il Concessionario ( ex Esattorie) e il ruolo( titolo esecutivo), la domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che hanno optato per la riscossione diretta e che trova, comunque, previsione nel regolamento in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali.. Non serve, per non annoiare, richiamare dottrina e giurisprudenza che sembrano fortemente contrari, dal 2010,al prelievo della soppressa addizionale, è sufficiente far presente che : la legge istitutiva dell’addizionale, la n.614 del 25/04/1938, di conversione del R.D.L. 2145 datato 30 novembre 1937,è stata abrogata con la legge di semplificazione normativa n. 9 del 18 febbraio 2009 (Allegato 1 – voce 21996), con decorrenza 16/12/2009. Ad abundantiam tale abrogazione della quota dell’addizionale, pari al 10% in più della somma da pagare, si rinviene anche nel comma 46 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 N° 201 nel senso che a decorrere dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti Urbani,sia di natura patrimoniale sia di natura Tributaria compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di assistenza ( ECA) .
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda Paolo Gros » 27/08/2015, 7:30

si , l’addizionale Eca e' dovuta anche per quei Comuni che hanno optato per la riscossione diretta e che trova, comunque, previsione nel regolamento in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali.

nel 1978 il legislatore non avrebbe mai potuto pensare a risvolti successivi molto posteriori
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda albino » 27/08/2015, 12:28

scusa, perchè dici " si,l'addizionale ECA è dovuta anche per quei Comuni.....": ti vuoi riferire fino al 2009( legge abrogativa) o pensi che la norma istitutiva non sia stata abrogata ?
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda lucio guerra » 28/08/2015, 12:52

Corte dei Conti Lombardia, parere n. 146 del 24/4/2009
ADDIZIONALE ECA/MECA DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NELLA COPERTURA DEI COSTI DI IGIENE AMBIENTALE

La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere n. 146 del 24/4/2009, si è recentemente espressa in ordine all'applicabilità dell'addizionale "Ex-Eca" (pari al 10% della Tarsu) su quote arretrate della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urbani che un Comune intendeva riscuotere in via diretta in alternativa alla riscossione con emissione di ruolo mediante il concessionario.
La pronuncia ci offre lo spunto per approfondire due questioni: 1) l’applicabilità o meno dell’ECA in caso di riscossione diretta; 2) se l’ECA rientra nelle voci da considerare per l’incidenza di copertura dei costi.
In ordine alla prima questione i giudici contabili lombardi ritengono che “l’applicazione dell’addizionale Ex-Eca sia possibile esclusivamente se risulta specificamente prevista e disciplinata nel Regolamento Comunale”.
L’affermazione suscita qualche perplessità perché se il comune - nel regolamentare la riscossione diretta della tarsu - non ha previsto alcunché in ordine all’Ex-Eca, ne conseguirebbe -
secondo l’assunto della Corte Lombardia - l’inapplicabilità di tale addizionale.
Non sarebbe comprensibile, in sostanza, il motivo per il quale subordinare ad una disposizione regolamentare la riscossione di un prelievo previsto da una fonte primaria.
E’ vero che il presupposto normativo dell’Ex-Eca consiste nella riscossione a mezzo ruolo (così come prevede la legge n. 549/95 e il D.M. del 2/5/96), ma l’interpretazione meramente letterale non terrebbe conto del fatto che all’epoca (1995-1996) non si poteva ancora parlare di riscossione diretta (peraltro tuttora non espressamente prevista per la tarsu, ma possibile in virtù dell’art. 52 del d.lgs. 446/97) e quindi il legislatore non avrebbe potuto considerare anche tale eventualità. Inoltre, il riferimento ai tributi locali “riscuotibili” (e non già riscossi) per ruolo - cfr. la disposizione istitutiva dell’addizionale eca (R.D.L. n. 2145/37 conv. L. n. 614/38) - deporrebbe nel senso dell’applicabilità dell’addizionale in questione a quei tributi il cui sistema “ordinario” di riscossione è costituito dal ruolo.
E’ preferibile, pertanto, una lettura costituzionalmente orientata nel senso dell’applicabilità dell’Ex-Eca anche nel caso di riscossione diretta della Tarsu. Ragionando diversamente, cioè ritenere che l’addizionale sia applicabile o meno a seconda della scelta del sistema di riscossione, sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione poiché i contribuenti pagherebbero un’addizionale oppure no semplicemente sulla base del sistema di riscossione adottato dal singolo comune.
Conseguentemente, riteniamo che la scelta del comune di introdurre la riscossione diretta in sostituzione del ruolo - stabilita con apposita disposizione regolamentare ex art. 52 d.lgs. 446/97 – comporti automaticamente l’applicabilità dell’addizionale Ex-eca.
In ordine alla seconda questione, la Corte dei Conti Lombardia afferma che “L’Amministrazione
comunale è tenuta, in ogni caso, a determinare le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio”. Pertanto, l’addizionale ex Eca va considerata nel calcolo della copertura dei costi.
L’affermazione è senz’altro condivisibile, anche alla luce del mutato quadro normativo (dal 1° gennaio 1996 l’ex ECA viene incamerata dai comuni). Invero, gli introiti riscossi a tale titolo non trovano alcuna collocazione nel bilancio di previsione (non risulta istituito l’apposito capitolo di entrata), contrariamente al tributo provinciale (altra addizionale della Tarsu) ed al tributo regionale per il conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. “ecotassa”). Anche dal certificato di conto consuntivo si evince che la Tarsu viene considerata come unica voce (comprensiva anche dell’ex ECA, che confluisce nella Tarsu), quindi nei documenti contabili non vi è alcuna indicazione degli importi riscossi ex ECA, somme pertanto da ritenersi ricomprese nella Tarsu.
Inoltre, il rapporto di copertura dei costi risulterebbe falsato dal mancato inserimento dell’ex ECA (che costituisce un’entrata inscindibilmente connessa alla tarsu) e potrebbe peraltro comportare (non considerando l’ex ECA) uno sforamento della copertura massima del 100% dei costi del servizio, il quale costituisce il limite globale massimo del fondamento della tassa, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza sarebbe acquisita dal comune in carenza assoluta di potere impositivo e potrebbe costituire oggetto di azione di restituzione da parte dei contribuenti.
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda lucio guerra » 28/08/2015, 13:14

art.5 comma 4‐quater CONVERSIONE DECRETO‐LEGGE 31 agosto 2013 , n. 102
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto‐legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi
della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

4‐quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201……

- DEROGARE significa (da dizionario)

“Togliere validità a uno o più punti di una legge, senza intaccarne i principi generali”

Pertanto in deroga al comma 46 significa togliere validità alla soppressione dei prelievi sulla gestione rifiuti compresa l’addizionale eca, che resta pertanto da applicare su tarsu

“46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione"
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Re: TARSU 2013: illegittimi aumenti e addizionale ECA

Messaggioda lucio guerra » 28/08/2015, 13:16

Mi sembra in linea con quanto già indicato in altri post al riguardo

Lettura non coerente con le premesse della deroga
di Antonio Chiarello avvocato tributarista docente Anutel

Gli enti locali devono poter riesumare il regime fiscale previgente alla Tares. In attesa della circolare illustrativa/integrativa del Mef, peraltro ormai tardiva perché le procedure propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione sono già quasi del tutto definite, dalle anticipazioni illustrate dal sottosegretario Giorgetti nel question time innanzi alla commissione finanze della camera (si veda ItaliaOggi del 14/11/2013), traspare il dubbio se il comma 4-quater del dl 102/2013 disponga o meno la facoltà per l'ente locale di riesumare il previgente regime in luogo della Tares.

Si paventa l'interpretazione di un ambito derogatorio limitato ai soli criteri per determinare di costi e tariffe, senza che ciò implichi il potere di ripristinare tout court i regimi di prelievo abrogati, insomma un ulteriore forma della Tares che si può battezzare «nostalgica» che si aggiunge a quella «ordinaria» di cui al comma 9 dell'art. 14 del dl 201/2013 e a quella «derogata/semplificata» ammessa dal comma 1 dell'art. 5 del dl 102/2013. Tale lettura, seppure plausibile con il testo convertito dell'ultima parte primo periodo del comma 4-quater, lì dove consente di «determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno», non si dimostra tuttavia coerente con la premessa della medesima disposizione. Essa, infatti, deroga al comma 46 dell'art. 14 del dl 201/2011 e cioè all'abrogazione della Tarsu e della Tia (1 e 2) e non già al comma 9 dell'art. 14 che, invece, fa riferimento ai «criteri» del dpr 158/99, che attengono alla determinazione dei costi che alla commisurazione della tariffa. Del resto, la facoltà di deroga ai criteri per le tariffe di cui al metodo normalizzato c'è già in quanto prevista dal comma 1 dell'art. 5 del dl 102, mentre quella di deviare dai criteri per i costi è nel primo periodo del comma 4-quater che dispone anche la deroga al comma 3 dello stesso art. 5, ovverossia all'obbligo di assicurare con il gettito del prelievo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Propugnare che non vi sia il potere per l'ente di reintrodurre il previgente regime, significherebbe non solo ignorare il senso logico della deroga al comma 46 dell'art. 14 del dl 201 (come se non vi fosse) ma anche stravolgere il chiaro disposto della premessa dell'ultimo periodo del comma 4-quater: «Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in vigore nell'anno 2012», dizione che non pare si presti a essere letta come una semplice regola rivolta ai «criteri» per determinare i costi e le relative tariffe visto il suo contenuto letterale che si riferisce al tributo. Ormai quasi tutti i comuni che hanno inteso ripristinare il previgente regime si sono già pronunciati in tal senso per cui è solo devastante dubitare del difetto di tale potere. Più opportuno che il Mef si affretti nel disporre la facoltà di utilizzare i codici tributo della Tares per il versamento della Tarsu onde consentire l'economia di un solo invio e principalmente di garantire la certezza del tempo dell'incasso.
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