da lucio guerra » 28/08/2015, 13:14
art.5 comma 4‐quater CONVERSIONE DECRETO‐LEGGE 31 agosto 2013 , n. 102
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto‐legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi
della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4‐quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201……
- DEROGARE significa (da dizionario)
“Togliere validità a uno o più punti di una legge, senza intaccarne i principi generali”
Pertanto in deroga al comma 46 significa togliere validità alla soppressione dei prelievi sulla gestione rifiuti compresa l’addizionale eca, che resta pertanto da applicare su tarsu
“46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione"