TARI: riduzioni per utenze occasionali

TARI: riduzioni per utenze occasionali

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 30/07/2015, 10:44

Il Comune ha la possibilità di stabilire, tramite apposita delibera, riduzioni o esenzioni TASI per le seguenti fattispecie:

- utenze occasionali e aree scoperte a uso stagionale (come definite dal comma 659 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo);
- altre fattispecie atipiche, differenti da quelle sopra elencate (come definite dal comma 660 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014).

Per quanto riguarda il primo punto, il minor gettito derivante dalle riduzioni o esenzioni non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo: dunque, tale minor gettito verrà suddiviso in quote fisse e variabili e inserito tra i costi del Pef.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, il minor gettito derivante dalle riduzioni o esenzioni deve essere controbilanciato da risorse diverse dai proventi del tributo; inoltre, tali agevolazioni devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa.

In relazione alle utenze stagionali (abitative e non), al fine di essere ammessi alle agevolazioni previste è necessario presentare licenza o atto assentivo (Dia o Scia) rilasciati dagli organi competenti.

In relazione, infine, al caso di cittadini italiani residenti all’estero e pensionati negli Stati stranieri di residenza, è utile ricordare le condizioni di accesso all’agevolazione prevista:

- iscrizione all’AIRE (anche in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile);
- unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non concessa né in locazione né in comodato d’uso;
- percezione esclusivamente di pensioni in convenzione internazionale o di una combinazione di pensioni autonome italiane e pensioni estere;
- presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Fonte: Studio Sigaudo
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