delibera aliquote TASI

delibera aliquote TASI

Messaggioda Ruggiero61 » 27/07/2015, 14:12

Leggevo proprio stamattina un articolo sulla questione della necessità o meno di deliberare la conferma delle aliquote TASI.
Il comma 169 dell'art.1 della L.296/2006, ripreso dal comma 701 della 147/2013, farebbe propendere per il no, ma giustamente se consideriamo la TASI per quello che nella pratica non è e cioè un tributo sui servizi, è chiaro che il costo dei servizi varia di anno in anno come per la TARI e quindi, forse, pur lasciando inalterate le aliquote, un riferimento ai costi dei servizi per l'anno 2015 da inserire in un atto deliberativo del Consiglio potrebbe starci.
Non vi pare?
Ruggiero61
 
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Re: delibera aliquote TASI

Messaggioda tanino » 27/07/2015, 15:04

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».

Art. 1
Disposizioni in materia di TARI e TASI

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

(( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente:
«688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )).
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Re: delibera aliquote TASI

Messaggioda lucio guerra » 27/07/2015, 16:51

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