Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Messaggioda Tributicalvisano » 17/07/2015, 14:50

La prima rata IMU anno 2013 per i fabbricati rurali abitativi non strumentali all'attività agricola godono dell'esenzione.
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Re: Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Messaggioda Paolo Gros » 20/07/2015, 7:46

Per quanto riguarda l’Imu, i fabbricati rurali strumentali sono esenti: questo è quanto previsto dal comma 708 della Legge n. 147/2013. A partire dal 2014, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto espressamente la non applicazione dell’Imu su questo tipo di fabbricati. La stessa esenzione non si applica ai fabbricati rurali abitativi. Essi, infatti, sono soggetti ad Imu, a meno che non possiedano i requisiti previsti per l’abitazione principale.
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Re: Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Messaggioda lucio guerra » 20/07/2015, 8:41

http://governo.it/Notizie/Ministeri/det ... sp?d=74091

MINI - IMU

- Scadenza 24 gennaio 2014

- sono soggetti alla mini imu : (fonte governo)
a) abitazione principale e relative pertinenze
b) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola
c) fabbricati rurali strumentali.

Modalità di calcolo e versamento (fonte governo)
Ai fini del versamento entro il 24 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base.
Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

a) Abitazione Principale e Pertinenze : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Abitazione Principale e Pertinenze : “mini-imu” con scadenza 24.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 4 per mille)

TERRENI (agricoli ed incolti)

1) Comuni Montani TERRENI ESENTI (sia agricoli che incolti)

2) Per COLTIVATORI diretti :

a) Terreni Agricoli : 1^ e 2^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli : “mini-imu” con scadenza 24.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale superiore al 7,6 per mille)
c) Terreni “incolti” (non set aside) – 1^ e 2^ rata DOVUTA

3) Per NON coltivatori diretti :

a) Terreni Agricoli – 1^ rata ABOLITA
b) Terreni Agricoli – 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
d) Terreni “incolti” – 1^ e 2^ rata DOVUTA

FABBRICATI RURALI

1 ) Comuni Montani ISTAT FABBRICATI RURALI STRUMENTALI SEMPRE ESENTI

2) Fabbricati rurali STRUMENTALI

- Fabbricati rurali STRUMENTALI : 1^ e 2^ rata ABOLITA
- Fabbricati rurali STRUMENTALI : “mini-imu” con scadenza 24.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (fonte governo)
(tenuto conto che l’aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è stabilita al 2 per mille e che i comuni possono sono diminuire fino all’1 per mille, non pare potersi applicare l’indicazione del governo in merito alla mini-imu)

3) Fabbricati rurali ad uso ABITATIVO

- Fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale : 2^ rata DOVUTA ad aliquota comunale (calcolo imposta su base annua dalla quale detrarre l’importo della prima rata abolita calcolando il 50% sulla base delle aliquote 2012)
- Fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale : 1^ e 2^ rata ABOLITA
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Re: Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Messaggioda Tributicalvisano » 20/07/2015, 18:24

Relativamente alla prima rata 2013 per i fabbricati rurali abitativi (non abitazione principale) l'esenzione non doveva essere recepita con deliberazione per assimilazione?
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Re: Fabbricati abitativi rurali non strumentali

Messaggioda lucio guerra » 21/07/2015, 8:54

no, rata abolita per legge

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 , n. 102 (CONVERTITO con legge 124/2013)
Art. 1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l’anno 2013 NON È DOVUTA LA PRIMA RATA dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

RICHIAMO NORMATIVO
immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
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