circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 pag. 37 e 38http://www.finanze.gov.it/export/downlo ... nitiva.pdfOccorre accennare al fatto che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, in caso di “ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al comune e allo Stato.
Si rammenta che il comma 166 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all’IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”. Sulla base della formulazione della norma è agevole affermare che, tenendo conto dell’intento del legislatore, l’arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali. Il versamento tramite F-24 comporta che le disposizioni della norma in esame devono essere coordinate con le specifiche tecniche che regolano il funzionamento del mezzo di pagamento in discorso.