Per il calcolo della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale bisogna tenere in considerazione anche i componenti “imbullonati”, in quanto essi contribuiscono ad assicurare una specifica autonomia funzionale e reddituale al fabbricato; qualora, tuttavia, la rimozione di tali impianti non trasformi sostanzialmente l’unità immobiliare permettendole di conservare la sua funzione commerciale, allora i suddetti impianti non possono concorre a determinare la rendita catastale (sentenza n. 264/03/15 della C.T. Prov. di Reggio Emilia).
La sentenza in commento risulta in linea con precedenti circolari e sentenze:
• Con la circolare n. 6/T/2012, l’Agenzia del Territorio ha insistito non solo sull’essenzialità dell’impianto per la destinazione economica del fabbricato ma anche sulla sua stabilità rispetto alle componenti strutturali del fabbricato stesso.
• La Consulta con la sentenza n. 162/2008 e la Cassazione con la sentenza n. 3166/2015 hanno stabilito che, ai fini della quantificazione della rendita catastale di un’unità immobiliare, risultano rilevanti tutte quelle componenti che assicurano all’unità immobiliare stessa una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
• La Cassazione con la sentenza n. 3500/2015 ha definito come impianti fissi quelli “caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione, nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati”.
Fonte: Studio Sigaudo